Il Tribunale di Bari (sezione II, sentenza 19 marzo 2026 n. 1802) sottolinea (tra l’altro) come, in termini generali, l’utilizzo nel testo di un contratto della locuzione “entro e non oltre” non sia di per sé idoneo a qualificare come essenziale il termine dedotto nel medesimo contratto, essendo piuttosto necessario, a tal fine, che emerga, dall’oggetto del negozio e da specifiche indicazioni delle parti, che queste abbiano inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l’utilità economico...

Riproduzione riservata Ⓒ