Quando un ente pubblico avvia una trattativa per acquistare un terreno da un privato, le semplici comunicazioni informali e le delibere interne non sono sufficienti per considerare l’accordo concluso. Senza un vero e proprio contratto firmato per iscritto, l’amministrazione comunale può rivedere la propria posizione e il proprietario non ha diritto a pretendere la vendita forzata dell’immobile né a ricevere il risarcimento per l’affare sfumato. A stabilire questo principio di diritto è la Cassazione con l’ordinanza n. 26877/26, che ha respinto le richieste di un cittadino nei confronti del Comune di Macerata.
I fatti
La vicenda ha preso il via nel 2010, quando il Segretario Generale del Comune aveva inviato una nota al proprietario di un’ampia area proponendo la vendita volontaria del bene per un importo di oltre 1,7 milioni di euro. Il cittadino aveva espresso la propria adesione e la Giunta comunale aveva preso atto di tale disponibilità. Successivamente, a seguito di una nuova stima dell’Agenzia del Territorio che riduceva il valore del terreno a 910 mila euro, l’amministrazione ha rideterminato il prezzo della vendita. Il proprietario ha quindi avviato una causa legale chiedendo l’esecuzione forzata dell’accordo al prezzo iniziale o il risarcimento dei danni.
Il verdetto della Cassazione
La Cassazione ha confermato le decisioni dei primi due gradi di giudizio, chiarificando che i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione richiedono obbligatoriamente la forma scritta a pena di nullità. Le note inviate dal dirigente e le deliberazioni della Giunta costituiscono meri atti preparatori o interni, inidonei a creare un vincolo negoziale definitivo.
Conclusioni
In assenza di un contratto preliminare formalizzato, il cittadino non può ottenere una sentenza che sostituisca la vendita. Inoltre, anche nell’ipotesi di responsabilità precontrattuale, la legge riconosce unicamente il risarcimento delle spese inutilmente sostenute e delle occasioni perdute durante le trattative, ma non permette di pretendere il guadagno che si sarebbe ottenuto dal completamento dell’affare.

