Osserva il Tribunale di Torino (sezione III, sentenza 9 giugno 2026 n. 3564) come l’articolo 1420 del codice civile preveda che, nei contratti con più di due parti (plurilaterali), in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa la nullità del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.
L’articolo 1455 del codice civile
Occorre muovere dal principio generale (art. 1455 c.c.) secondo cui le trasgressioni dei patti contrattuali non hanno rilevanza in se, ma solo se compromettono in maniera oggettiva e consistente l’attuazione della causa del contratto e l’interesse positivo dedotto nel regolamento negoziale dall’altro contraente che assuma di non essere inadempiente.
La norma ex art. 1455 c.c. esprime così il principio della “resistenza” del vincolo contrattuale che la legge recepisce, innanzitutto, nella fase di interpretazione del regolamento predisposto dalle parti (sancendo nell’art. 1367 c.c. che “nel dubbio il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”), e soprattutto nella fase patologica del contratto statuendo nell’art. 1419 c.c. che “la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”, e che in ogni caso “la nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative”.
Il contratto plurilaterale
Una particolare ipotesi di nullità parziale si ha proprio nel contratto cd plurilaterale ove l’art. 1420 c.c. riproduce l’antica regola romanistica vitatur sed non vitiat e la stessa ratio dell’art. 1419 c.c..
La norma dell’art. 1420 c.c. si ripete in tema di annullabilità nelle disposizioni similari contenute nell’art. 1446 c.c. ove si stabilisce che “nei contratti indicati dall’art. 1420 l’annullabilità che riguarda il vincolo di una sola delle parti non importa annullamento del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba secondo le circostanze considerarsi essenziale”, ed anche in tema di risoluzione ove, se imputabile, l’art. 1459 c.c. stabilisce, ricalcando l’art. 1446 c.c., che “nei contratti indicati dall’art. 1420 l’inadempimento di una delle parti non importa la risoluzione del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale”, mentre nei casi di impossibilità non imputabile l’art. 1466 c.c. coerentemente stabilisce che “nei contratti indicati dall’art. 1420 l’impossibilità della prestazione di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale”.
Il significato di “essenziale”
L’aggettivo “essenziale” presente tanto nell’art. 1466 c.c., quanto nell’art. 1459 c.c., quanto nell’art. 1446 c.c., come pure nell’art. 1419 c.c., ritorna prepotentemente a spiegare il suo effetto anche in tema di annullabilità ove l’art. 1428 c.c. dispone che “l’errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall’altro contraente”.
La forza di resistenza del contratto, come si manifesta nelle ipotesi di invalidità dell’atto negoziale o di sue singole componenti, anche soggettive nelle ipotesi di contratto plurilaterale, si erge dunque a guisa di baluardo contro le domande di risoluzione che non adducano al fondamento fatti di rilevanza non marginale da valutarsi secondo il metro offerto dall’interesse della parte contro la quale la risoluzione è domandata o eccepita.

