Precisa il Tribunale di Treviso (sezione III, sentenza 8 maggio 2026, n. 591) come, in tema di simulazione di un contratto di compravendita immobiliare, la prova per testi soggiaccia a limitazioni diverse a seconda che si tratti di simulazione assoluta o relativa.
Nel primo caso, l’accordo simulatorio, pur essendo riconducibile tra i patti per i quali opera il divieto di cui all’art. 2722 c.c., non rientra tra gli atti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem, menzionati dall’art. 2725 c.c., avendo natura ricognitiva dell’inesistenza del contratto apparentemente stipulato, sicché la prova testimoniale è ammissibile in tutte e tre le ipotesi contemplate dal precedente art. 2724 c.c..
Nel secondo caso, occorre ulteriormente distinguere, in quanto se la domanda è proposta da creditori o da terzi - che, essendo estranei al negozio, non sono in grado di procurarsi le controdichiarazioni scritte - la prova per testi o per presunzioni non può subire alcun limite; qualora, invece, la domanda venga proposta dalle parti o dagli eredi, la prova per testi, essendo diretta a dimostrare l’esistenza del negozio dissimulato, del quale quello apparente deve rivestire il necessario requisito di forma, è ammessa soltanto nell’ipotesi di cui al n. 3 dell’art. 2724 citato, cioè quando il contraente ha senza colpa perduto il documento, ovvero quando la prova è diretta fare valere l’illiceità del negozio.
Simulazione assoluta
Non solo. In tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al Giudice del merito apprezzare l’efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che devono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità all’esito di un giudizio di sintesi, che non è censurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico.
Anche nel caso di domanda proposta da terzi, resta pertanto necessario dimostrare, mediante prova diretta ovvero attraverso un quadro presuntivo grave, preciso e concordante, l’esistenza di un accordo simulatorio tra le parti del negozio.
La causa simulandi, inoltre, non costituisce un elemento essenziale dell’azione di simulazione, ma può assumere rilievo esclusivamente sul piano probatorio, quale possibile indizio dell’esistenza di un accordo simulatorio. Essa, tuttavia, non è di per sé sufficiente a fondare l’accertamento della simulazione, né può surrogare la prova della fittizietà dell’atto.
Precisa poi l’adito Tribunale veneto come la costituzione di una società, e il conferimento reale dei beni a tale soggetto giuridico, anche ove strumentale ad una protezione patrimoniale, presuppongano una volontà negoziale effettiva e reale, incompatibile con una simulazione assoluta.
L’intento fraudolento
L’intento fraudolento eventualmente rilevante ai fini dell’azione revocatoria non equivale alla prova della simulazione dell’atto di disposizione patrimoniale, potendo l’atto essere stato realmente voluto e ciò in quanto l’azione di simulazione, e quella revocatoria, sono del tutto diverse per contenuto e finalità.
Ed invero, la prima mira ad accertare l’esistenza di un negozio apparente in quanto insussistente (simulazione assoluta) o la declaratoria di nullità; la seconda tende ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto, previo accertamento dell’eventus damni e, nei negozi a titolo oneroso, anche dell’esistenza del consilium fraudis, elementi da cui si prescinde nella simulazione.

