Contratti di somministrazione su navi da crociera, va rispettata la "temporaneità"
La Corte di cassazione, sentenza n. 23445 depositata oggi, ha accolto il ricorso di un donna che aveva lavorato senza "interruzioni tra una missione e l'altra", per oltre quattro anni
No alla reiterazione dei contratti di somministrazione di lavoro per il personale viaggiante sulle navi da crociera senza rispettare il requisito della temporaneità. La Corte di cassazione ha così accolto, sentenza n. 23445 depositata oggi, il ricorso di un donna impiegata per un periodo superiore ai 36 mesi su una nave di una grossa compagnia di navigazione.
Nelle fasi di merito invece ella si era vista rigettare la richiesta di conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato nei confronti di Costa Crociere o, in via subordinata, nei confronti di Randstad Italia, per violazione dell'articolo 47 CCNL agenzie di somministrazione di lavoro, oltre all'indennità risarcitoria.
In particolare, per la Corte d'appello i rinnovi contrattuali dovevano considerarsi di fatto delle vere e proprie proroghe dello stesso contratto di lavoro, perché le missioni erano state tre, come tre erano i contratti di somministrazione tra Randstad e Costa Crociere, anche se non vi erano state interruzioni tra una missione e l'altra.
La Sezione lavoro, nell'accogliere il ricorso, ricorda la posizione espressa sul punto dalla Corte di Giustizia UE. Secondo i giudici europei, nell'ambito degli indici rivelatori da considerare, va verificato anzitutto se le missioni successive del medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice conducano ad una durata dell'attività presso tale impresa più lunga di quanto possa essere ragionevolmente qualificato come "temporaneo". Un aspetto, questo, sul quale la Corte territoriale invece non si è per nulla pronunciata, così come sugli altri eventuali indici espressivi di eventuale abuso nel ricorso reiterato alla somministrazione a termine.
Del resto, prosegue la decisione, la stessa Corte territoriale aveva accertato che le missioni corrispondenti ai tre contratti di somministrazione a termine, sempre per la medesima unica lavoratrice e per identiche mansioni specifiche, inquadrate parimenti ogni volta nel medesimo livello contrattuale, "si erano succedute presso la stessa utilizzatrice senza "interruzioni tra una missione e l'altra", per un tempo complessivo di oltre quattro anni, in ogni caso superiore senz'altro, e non di poco, al tempo complessivo di 36 mesi, che costituiva il limite per i contratti a termine c.d. diretti".
Il giudice di merito dunque avrebbe dovuto stabilire se nella specie la reiterazione delle missioni della lavoratrice, senza soluzione di continuità, presso l'impresa utilizzatrice avesse oltrepassato il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea, sì da realizzare una elusione di norme imperative ai sensi dell'articolo 1344 c.c. e, specificamente, degli obblighi e delle finalità imposti dalla Direttiva n. 2008/104 cit., da cui discende, secondo l'ordinamento interno, la nullità dei contratti. È quanto dovrà fare ora la Corte di appello di Genova in sede di rinvio.