Secondo il Tribunale di Castrovillari (sentenza 28 maggio 2026 n. 756), nel caso in cui le parti di un contratto di assicurazione affidino a un terzo l’incarico di esprimere una valutazione tecnica sull’entità delle conseguenze di un evento, al quale è collegata l’erogazione dell’indennizzo, impegnandosi a considerare tale valutazione come reciprocamente vincolante ed escludendo dai poteri del terzo la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed efficacia della garanzia assicurativa, il relativo patto esula sia dall’arbitraggio che dall’arbitrato (rituale od irrituale) e integra, piuttosto, una perizia contrattuale, atteso che viene negozialmente conferito al terzo, non già il compito di definire le contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine al rapporto giuridico ma la semplice formulazione di un apprezzamento tecnico che esse si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva.

Uno o più soggetti terzi

Invero, le parti con la perizia contrattuale deferiscono per l’appunto ad uno o a più soggetti terzi, scelti per la loro particolare competenza tecnica, il compito di formulare un apprezzamento o un giudizio tecnico. 

La caratterizzazione di questo istituto è fornita dalla natura negoziale dell’attività svolta dal perito-arbitro e dall’efficacia vincolante della perizia arbitrale, che le parti si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva.

La perizia contrattuale

La perizia contrattuale rappresenta quindi una fattispecie a formazione progressiva, costituita dal patto in base al quale le parti prevedono che determinate questioni tecniche, che possano insorgere nell’esecuzione del contratto (o, più in generale, nello svolgimento di un rapporto giuridico) vengano risolte e decise da uno o più soggetti muniti di specifiche conoscenze tecnico-scientifiche, nonchè dalla relazione peritale, cioè dall’atto con il quale i periti risolvono il contrasto tecnico insorto tra le parti. Quest’ultime, dunque, mediante un atto negoziale legittimano l’espletamento di un accertamento, che viene effettuato da terzi ma che comunque è riconducibile alla loro volontà. Dunque, la perizia contrattuale è istituto affine, ma nel contempo diverso, dall’arbitraggio (previsto dall’art. 1349 c.c.) e dall’arbitrato (previsto dagli artt. 806 c.p.c. e ss.).

Le differenze con l’arbitraggio

Si distingue dall’arbitraggio sotto un duplice profilo. In primo luogo, il terzo, nell’arbitraggio, svolge la sua attività secondo il criterio dell’equo apprezzamento ovvero del suo mero arbitrio, mentre, nella perizia contrattuale, deve conformarsi soltanto alle regole tecnico scientifiche del proprio settore di competenza. Inoltre, diversa è la tutela esperibile per ciascuno dei due istituti.

Per l’arbitraggio, l’art. 1349 c.c. prevede una tutela tipica: l’impugnazione per manifesta erroneità o iniquità della determinazione del terzo (nel caso di arbitraggio rimesso all’equo apprezzamento) ovvero per malafede del terzo (nel caso di arbitraggio rimesso al mero arbitrio).

La perizia contrattuale è impugnabile per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale (errore, dolo, violenza, incapacità delle parti).

La perizia contrattuale

La perizia contrattuale è poi istituto affine anche rispetto all’arbitrato irrituale. E tuttavia diversi sono i poteri del terzo: questi, nell’arbitrato (come d’altronde nell’arbitraggio), è autore di una determinazione volitiva e discrezionale (e, dunque, di una determinazione di volontà, caratterizzata da libertà di giudizio), mentre, nella perizia contrattuale, è autore di un mero accertamento tecnico (e, dunque, di una dichiarazione di scienza, caratterizzata da discrezionalità tecnica). Inoltre, il terzo, nell’arbitrato irrituale, è chiamato a comporre un contrasto giuridico, che concerne il rapporto nel suo complesso, mentre, nella perizia contrattuale, è chiamato a comporre una o più questioni di fatto, il cui accertamento richiede il possesso di specifica competenza tecnica.

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