Contratto fideiussione fuori da attività professionale, soggetto alla disciplina del codice del consumo
Il fideiussore, persona fisica, non è professionista di riflesso, ossia non è tale solo perché lo è il debitore garantito
Se la fideiussione è stipulata da un privato, per ragioni estranee a una propria attività professionale, è applicabile la disciplina del codice del consumo e non quella prevista per il contratto garantito, ove questo sia stipulato da professionista. In sostanza, il fideiussore, persona fisica, non è professionista di riflesso, ossia non è tale solo perché lo è il debitore garantito. Così la sezione III della Cassazione con l' ordinanza 7 settembre 2022 n. 26364.
Questione variamente risolta, nel tempo, in sede di legittimità.
Nel senso della pronunzia ora in rassegna, si è affermato:
- i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione a un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore, Cassazione, ordinanza 13 dicembre 2018, n 32225, che ha confermato la pronuncia di merito che aveva escluso la qualità di consumatore in capo al fideiussore detentore del 70% del patrimonio sociale della società garantita, ancorché non amministratore della stessa, ed in assenza di prove idonee ad escludere il collegamento tra la fideiussione e lo svolgimento dell'attività professionale;
- nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Dumitras), dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio), Cassazione, ordinanza 16 gennaio 2020 n. 27618, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2020, p. 758 (con nota di Bellino M., La Cassazione supera la teoria del professionista di rimbalzo), in Giurisprudenza commerciale, 2020, II, p. 1243 (con nota di Simeon M., Il fideiussore del professionista può essere consumatore: tramonto della teoria del professionista di "riflesso"), in Giurisprudenza italiana, 2021, p. 834 (con nota di Melana Bosco D., Il superamento della teoria del c.d. professionista di rimbalzo), che ha ritenuto operante l'esclusività del foro del consumatore con riferimento al contenzioso tra banca e fideiussore non professionista, ancorché l'obbligato principale avesse assunto il debito garantito per lo svolgimento di attività d'impresa.
Diversamente, per l'affermazione che in presenza di un contratto di fideiussione, ai fini dell'applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore di cui agli artt. 1469 bis e ss. Cc, il requisito soggettivo della qualità di consumatore deve riferirsi all'obbligazione garantita, cui quella del fideiussore è accessoria, Cassazione, ordinanza 5 dicembre 2016 n. 24846, secondo cui tale principio è applicabile anche in punto di competenza, in quanto, pure in tale evenienza, come nel contratto di fideiussione, l'obbligazione del garante è funzionale rispetto a quella garantita.
Sempre nello stesso senso, e, in particolare, per l'affermazione che difettando tale condizione [qualità di consumatore riferita alla obbligazione garantita] , è valida la clausola derogativa della competenza territoriale contenuta nel contratto di fideiussione per le esposizioni bancarie di una società di capitali stipulato da un socio o da un terzo, Cassazione, sentenze 9 agosto 2016 n. 16827 e 29 novembre 2011 n. 25212 (in questa ultima occasione, la S.C., nell'enunciare l'anzidetto principio, ha confermato la decisione di merito, che aveva escluso l'applicabilità della disciplina di cui agli artt. 1469 bis e ss Cc alla fideiussione collegata ad un contratto di leasing di un'autovettura stipulato, quale locatrice, da una società per lo svolgimento della sua attività imprenditoriale).
Analogamente, per il rilievo che sebbene la fideiussione non possa essere inclusa di per sé fra i contratti di cessione di beni o di prestazione di servizi intercorrenti tra un professionista ed un consumatore, previsti dall'art. 1469-bis Cc nel testo anteriore alla legge n. 526 del 1999, tuttavia, anche nel vigore della precedente formulazione, per la fideiussione che accede a contratti bancari deve ritenersi sussistente il requisito oggettivo per l'applicabilità della disciplina delle clausole abusive, introdotta dalla legge n. 52 del 1996, in ragione del collegamento contrattuale che intercorre tra il contratto costitutivo del debito principale garantito ed il contratto costitutivo dell'obbligazione fideiussoria.
Quanto al requisito soggettivo di applicabilità della medesima disciplina, la qualità del debitore principale attrae quella del fideiussore ai fini della individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore, Cassazione, sentenza 11 gennaio 2001 n. 314, in Giustizia civile, 2001, I, p. 2149 (con nota di Di Marzio F., Intorno alla nozione di "Consumatore" nei contratti); in Corriere giuridico, 2001, p. 891 (con nota di Conti R. La fideiussione rispetto alle clausole vessatorie), che ha ritenuto valida - per difetto del requisito soggettivo di applicabilità della disciplina delle clausole abusive nei contratti con i consumatori - la clausola derogativa della competenza territoriale, contenuta nel contratto di fideiussione per le esposizioni bancarie di una società di capitali, stipulato dal suo amministratore unico.
Sempre nel senso che quanto al requisito soggettivo di applicabilità della disciplina dei contratti del consumatori la qualità del debitore principale attrae quella del fideiussore, ai fini della individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore, Cassazione, ordinanza 13 maggio 2005 n. 10107; sentenza 19 dicembre 2011 n. 27314.In argomento si è precisato, altresì:
- al fine dell'applicazione della disciplina di cui agli artt. 1469-bis e ss. Cc relativa ai contratti del consumatore, deve essere considerato consumatore la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività, mentre deve essere considerato professionista tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che, invece, utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, in particolare, perché ricorra la figura del professionista non è necessario che il contratto sia posto in essere nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, essendo sufficiente che venga posto in essere per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale, Cassazione, ordinanza 13 giugno 2006 n. 13643, in I contratti, 2007, p. 225 (con nota di Guerinoni E., Quando il fideiussore è consumatore) che, pur affermando in astratto l'applicabilità, ai contratti di fideiussione che accedono ai contratti bancari, degli articoli 1469-bis e seguenti del Cc, in funzione della accessorietà del contratto di fideiussione e dell'attrattività della qualità del debitore principale, l'ha esclusa relativamente a un contratto di fideiussione prestato a favore di un debitore esercente l'attività di impresa e relativo a un debito collegato a tale attività; sentenza 12 aprile 2007 n. 8820;
- perché ricorra la figura del professionista non è necessario che il contratto sia posto in essere nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, essendo sufficiente - come si evince dalla parola quadro - che esso venga posto in essere per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale, Cassazione, sentenze 23 febbraio 2007 n. 4208, in I contratti, 2008, p. 1071 (con nota di Torrepadula N.R., Sulla nozione di consumatore), che ha cassato la sentenza del giudice di pace che aveva qualificato come consumatore finale una imprenditrice agricola nei confronti della compagnia di assicurazione con cui aveva stipulato un contratto per la copertura dei rischi derivati dall'attività dell'azienda; 8 giugno 2007 n. 13337, resa in una fattispecie in cui la corte di merito aveva ritenuto il contratto di leasing, tra una s.p. finanziaria ed una s.a.s. venditrice di giocattoli concluso tra professionisti, e la S.C., poiché oggetto del rapporto erano gli arredi del negozio destinati all'esposizione della merce, ha rigettato il ricorso della locatrice che invocava in suo favore le norme degli articoli 1469- bis e seguenti Cc; 10 luglio 2008 n. 18863:
- in tema di contratti del consumatore, ai fini dell'applicazione della disciplina di cui agli artt. 1469-bis ss. Cc, la verifica se un contratto è stato concluso da un operatore giuridico come consumatore o professionista è rimessa al giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo in caso di motivazione non adeguata e giuridicamente non corretta e che ha confermato la decisione del giudice di merito che ha ritenuto non qualificabile come consumatore il consulente legale che sottoscrive un contratto di fornitura di una banca dati giuridica in formato elettronico in presenza di elementi che comprovano che il contratto è stipulato nel quadro della sua attività professionale, avendo la parte dichiarato per iscritto che la stipula del contratto non era estranea alla sua attività professionale, e di conseguenza ha escluso l'applicazione del foro del consumatore previsto dall'art. 1469 bis, comma 3, n. 19 e della disciplina del recesso di cui all'art. 6 del d.lgs. 15 gennaio 1992, n. 50, non rilevando che egli non fosse competente quanto alle conoscenze informatiche della banca dati offerta né rilevando eventuali profili di inadempimento imputabili al venditore per essere il bene offerto non utilizzabile allo scopo pattuito, Cassazione, sentenza 5 giugno 2007 n. 13083, in I contratti, 2008, p. 251,con nota di Guarino I.A., Consumatore e professionista: definizioni e disciplina;
- perché ricorra la figura del professionista non è necessario che il contratto sia posto in essere nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, essendo sufficiente che esso venga posto in essere per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale, Cassazione, ordinanza 14 luglio 2011 n. 15531, che ha escluso l'applicabilità della disciplina di cui al d.lgs. n. 206 del 2005 in favore di una società di persone ed in relazione ad un contratto di mediazione finalizzato alla cessione a terzi di un'azienda; sentenza 15 maggio 2013 n. 11773, che ha riconosciuto la qualifica di professionista ad una banca, che aveva preso in locazione un immobile per adibirlo a sede di una sua agenzia;
- deve essere considerata professionista tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che utilizzi il contratto non necessariamente nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale, Cassazione, ordinanza 23 settembre 2013 n. 21763, che ha escluso l'applicabilità della disciplina di cui al vecchio testo dell'art. 1469-bis cod. civ. in favore di una persona fisica la quale, pur avendo concluso un contratto di apertura di credito con una banca in nome proprio, aveva però ottenuto il finanziamento - come emergeva dalle risultanze istruttorie - non per sé ma in favore della società di cui era amministratore e principale azionista, con la conseguente validità della clausola di deroga alla competenza territoriale prevista dal contratto; ordinanza 26 marzo 2019 n. 8419, che ha escluso la qualità di consumatore in capo ad una persona fisica che aveva commissionato ad una società, di cui egli era socio al 99%, lo studio di fattibilità di un trust, ritenendo determinante la stretta correlazione tra il patrimonio della società commissionaria ed i beni che sarebbero dovuti confluire nel trust medesimo.