Contratto di trasporto aereo - Indennizzo per ritardo aereo - Decorrenza interessi - Art.1284. comma 4, c.c. - Danni patrimoniali supplementari - Spese assistenza stragiudiziale
L’indennizzo per ritardo aereo è un credito liquido. Ne consegue che, trattandosi di credito liquido e non già di un’obbligazione risarcitoria da liquidarsi in via necessariamente giudiziale, sussistono i presupposti per l’applicazione del saggio di interesse maggiorato a far data dalla domanda giudiziale.


