Sottolinea il Tribunale di Tivoli (sentenza 12 giugno 2026 n. 758) come non sia di ostacolo all’accertamento della conclusione di un contratto la circostanza per cui il relativo documento depositato in giudizio dalla parte attrice rechi la sola sottoscrizione della parte convenuta. Afferma così l’adito Giudice laziale il principio di diritto secondo cui alla produzione in giudizio del contratto deve riconoscersi l’effetto di sostituire la mancata sottoscrizione. Segnatamente, anche nei contratti per i quali la legge richiede la forma scritta ad substantiam, la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l’ha sottoscritta, realizza un equivalente della sottoscrizione, con conseguente perfezionamento del contratto, ma con efficacia “ex nunc” e non “ex tunc”.

Alla produzione in giudizio del contratto deve dunque riconoscersi l’effetto di sostituire la mancata sottoscrizione.

Produzione in giudizio del documento non sottoscritto

Equiparata, dunque, la produzione in giudizio e la mancata sottoscrizione contestuale, occorre intendersi sul significato, e sul valore, della produzione in giudizio del documento non sottoscritto.

Invocando a proprio favore il documento sottoscritto ex adverso, si può ritenere che la parte producente manifesti l’univoca volontà di aderire al contratto e di perfezionarlo, sia in termini negoziali che in termini probatori.

Orbene, alla produzione in giudizio del documento non sottoscritto non può riconoscersi altro effetto che quello di sostituire la mancante sottoscrizione contestuale: nessun altro.

Ciò significa che la volontà di adesione al contratto, manifestata dalla parte producente, intanto determina l’incontro delle volontà - e si tratta di una condizione insopprimibile - in quanto la produzione intervenga in un giudizio proposto nei confronti dell’altra parte del contratto, che lo ha già sottoscritto e che mantenga ferma la volontà di contrarre. L’incontro delle volontà sul piano sostanziale, infatti, si determina solo se la controparte del processo, che ha già sottoscritto il contratto, al momento della produzione non abbia manifestato la volontà di revoca.

Per contro, quando il giudizio non è proposto contro colui che ha sottoscritto il contratto, bensì contro una parte, che non l’ha firmato, la produzione del documento in sostituzione della sottoscrizione mancante non può certo produrre l’effetto dell’incontro delle volontà: la controparte nel processo, invero, non essendo parte del contratto, non concorre a formare l’in idem placitum (non concorre, cioé, a formare il consenso indispensabile perché il contratto si perfezioni).

Se interviene il decesso

E così il principio della equivalenza tra produzione in giudizio del contratto e sottoscrizione mancante non opera se colui che aveva sottoscritto l’atto non è più in vita al momento della produzione, perchè la morte determina l’estinzione automatica della proposta, rendendola non più impegnativa per gli eredi (art. 1329 c.c.).

In conclusione, il ragionamento posto a sostegno di tale indirizzo si riassume in ciò, che la produzione in giudizio da parte del contraente che non ha sottoscritto la scrittura realizza un equivalente della sottoscrizione, con conseguente perfezionamento del contratto, perfezionamento che – come - detto non può verificarsi se non ex nunc, e non ex tunc (ed infatti il contratto formale intanto si perfeziona ed acquista giuridica esistenza, in quanto le dichiarazioni di volontà che lo creano siano state per l’appunto formalizzate), tant’è che il congegno non opera se l’altra parte abbia medio tempore revocato la proposta, ovvero se colui che aveva sottoscritto l’atto incompleto non è più in vita nel momento della produzione.

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