Rileva in sentenza il Tribunale di Sassari (sentenza 8 gennaio 2026 n. 4) che, quando in un contratto si innestano sia la causa della vendita che quella dell’appalto, per individuare la disciplina applicabile, occorre impiegare il criterio della prevalenza causale e, dunque, ricostruire la volontà delle parti.
La prevalenza causale
Segnatamente, in caso di contratto cosiddetto “misto”, la disciplina applicabile, compresa quella della garanzia per vizi, è individuata – come detto - in base al criterio della prevalenza causale, sicché ci si deve riferire all’appalto quando la prestazione dell’opera ed il lavoro costituiscono lo scopo essenziale, mentre prevale la compravendita quando il risultato perseguito dalle parti è essenzialmente il trasferimento del bene, e la prestazione dell’opera è prevista al solo fine di assicurare l’utilità del bene ceduto.
Ne consegue che:
a) non assume rilievo, in funzione dell’esclusione della natura di compravendita, la circostanza che i beni vengano fabbricati (o prodotti) dal venditore, neppure nell’ipotesi in cui l’attività di fabbricazione (o produzione) sia svolta in funzione delle esigenze di uno specifico cliente;
b) al contrario, la circostanza che l’acquirente abbia fornito una parte essenziale degli elementi impiegati in tale fabbricazione o produzione, può far propendere nel senso della qualificazione del contratto come prestazione di servizi;
c) elemento rilevante è l’estensione della responsabilità del fornitore, atteso che, nell’ipotesi in cui egli sia responsabile della qualità e della conformità a contratto dei beni prodotti, dovrà propendersi per una qualificazione in termini di compravendita di beni, mentre, nell’ipotesi in cui risponda unicamente della correttezza dell’esecuzione secondo le istruzioni dell’acquirente, il rapporto contrattuale andrà ricondotto alla fattispecie della prestazione di servizi.
Altri elementi rilevanti per la prevalenza della vendita (di cosa futura) sono stati individuati nella:
a) previsione del pagamento di un acconto sul prezzo finale (contrariamente, invece, alla previsione di acconti in corso d’opera in relazione a stati di avanzamento dei lavori, propri dell’appalto e, come tali, giustificabili in virtù di una parziale esecuzione dell’oggetto del contratto, mentre nella vendita di cosa futura l’adempimento dell’alienante si realizza esclusivamente con il completamento del bene);
b) previsione di un termine di ultimazione dei lavori, giacché il contratto di vendita di cosa futura prevede pur sempre come attività accessoria quella della realizzazione dell’opera da parte dell’alienante;
c) previsione dell’obbligo dell’alienante di realizzare l’opera a perfetta regola d’arte, in quanto anche nella vendita di cosa futura devono essere preventivamente individuate le caratteristiche tecniche dell’opera medesima.
Conclusioni
In conclusione, può dirsi che il contratto misto è costituito da elementi di tipi contrattuali diversi e ha causa unica ed inscindibile nella quale si combinano gli elementi dei diversi tipi che lo costituiscono; la disciplina è unitaria ed è quella del contratto prevalente, salvo che gli elementi del contratto non prevalente, regolabili con norme proprie, non siano incompatibili, dovendosi in tale caso applicare, nel rispetto dell’autonomia contrattuale, il criterio dell’integrazione delle discipline relative alle diverse cause negoziali che si combinano nel negozio misto.

