Amministrativo

Contribuenti senza più interesse a difendersi. Gli effetti dell'emendamento Pittella

Il contribuente anche se la cartella è invalidamente notificata o nulla o inesistente, deve aspettare un pignoramento, una istanza di fallimento o ad altro atto della esecuzione esattoriale per potersi difendersi con vivo interesse ad agire.

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di Angelo Lucarella*

Il contribuente anche se la cartella è invalidamente notificata o nulla o inesistente, deve aspettare un pignoramento, una istanza di fallimento o ad altro atto della esecuzione esattoriale per potersi difendersi con vivo interesse ad agire.

È la sostanza decisionale a cui perviene la Cassazione con l'ordinanza n. 27925 del 14.09.2022, dep. 23.09.2022, assumendosi venuto meno qualsiasi interesse a difendersi da parte del cittadino per effetto del sopravvenuto emendamento Pittella diventato legge con n. 215/2021.

Ed infatti, i Supremi giudici affermano nella decisione in esame quanto segue: "Questo collegio deve tuttavia preliminarmente vagliare se il ricorso introduttivo, con cui si è impugnato l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento in esso indicato, sia ammissibile o meno per carenza di interesse ad una tutela immediata a fronte di un ruolo e di una cartella che il contribuente medesimo assume invalidamente notificata, o non affatto notificata". Cosa che, in una logica di diversità di tutela tra l'impianto normativo dell' art. 19 D.Lgs. 546/92 e quello novellato, appunto, con la legge 215/2021, si genera una sorta di automatica morte di qualsivoglia concreta finalità preventiva di accertamento negativo del diritto esattoriale dell'erarioatteso che, quest'ultimo (il diritto), può essere opposto ed impugnato in sola fase esecutiva.

Un ragionamento, quello dei giudici capitolini, che lascia l'amaro in bocca al contribuente dopo anni di causa (considerando che l'anno d'imposta riguardava il 2006), ma che si lega al recente orientamento della Cassazione, sezioni unite, che con sent. n. 26283 , depositata il 6 settembre 2022, con cui si è giunti a ritenere che "pur dovendosi escludere che l'art. 3-bis cit. abbia natura di norma di interpretazione autentica, né potendo ad essa attribuirsi efficacia retroattiva, con essa «il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire», interesse che va dunque dimostrato".Quindi, la nuova norma consente l'impugnabilità della cartella conosciuta tramite estratto di ruolo solo se si tratta di contribuenti partecipanti a procedure di appalto e/o rapporti di servizio con il pubblico nonché se si tratta di soggetti creditori della Pubblica Amministrazione una volta fatta la verifica ex art. 48 bis DPR 602/72.

Al netto della evidente disparità di trattamento con altro tipo di contribuenti, la decisione della Cassazione in esame perimetra la motivazione ad una sorta di vincolo nel solco della massima "ubi maior minor cessat".

In conclusione, è stato superato il precedente orientamento giurisprudenziale a sezioni unite del 2 ottobre 2015, n. 19704 con cui, secondo i giudicanti dell'ordinanza in analisi, era stata riconosciuta "l'impugnabilità dell'estratto di ruolo, quand'anche non espressamente compreso tra gli atti elencati nell' art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 " poiché, nell'idea del legislatore dell'epoca, il tutto era finalizzato ad assicurare la possibilità di far valere l'invalidità stessa di un atto fiscale, non notificato, senza attendere l'ulteriore notifica di altro atto; ciò perché si assumeva che l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non potesse essere "compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso".

È così che il contribuente, dopo anni di battaglie legali, si trova a dover ricominciare da capo la propria difesa per effetto di una norma che, pur non formalmente affermabile come retroattiva (stando alla decisione di Cassazione dep. 06.09.2022), lo è nella sua concretezza e operatività applicativa. Tanto che la decisione in commento ne dichiara "inammissibile il ricorso introduttivo".

Il ché, di tutta evidenza, è un effetto a ritroso ed originario.

*di Angelo Lucarella

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