Il Consiglio nazionale forense, con il parere n. 30 del 25 maggio 2026, pubblicato sul sito del Codice deontologico, ha affrontato una questione relativa al contributo unificato nei giudizi davanti alla Corte di Cassazione in materia di previdenza, assistenza obbligatoria, lavoro e pubblico impiego. Pur precisando che si tratta di una materia fiscale estranea alle competenze proprie dell’organo, il CNF ha ritenuto ammissibile il quesito in quanto direttamente incidente sulle condizioni di esercizio della professione forense. Dall’interpretazione delle disposizioni del Dpr n. 115/2002 emerge che, nei giudizi di legittimità, il contributo unificato dovrebbe essere dovuto secondo gli ordinari scaglioni di valore, senza applicazione del raddoppio previsto dall’art. 13, comma 1-bis.
Il quesito
Nello specifico, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Ferrara ha chiesto al Cnf di chiarire se il contributo unificato dovuto per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione nelle controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, “sia dovuto solo nella misura indicata dall’art. 13 comma 1 lettere a) – g) comma 1 DPR 115/2002 o se sia anch’esso soggetto al raddoppiamento previsto nell’art. 13 comma 1-bis DPR 115/2002”.
La normativa
Nel parere n. 30/2026 il Consiglio nazionale forense ha ricordato innanzitutto che l’art. 13, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 115/2002 prevede, per le controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, il pagamento del contributo unificato nella misura di 43 euro, salvo le ipotesi previste dall’articolo 9, comma 1-bis.
Tale ultima disposizione prevede infatti che “nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, superiore a tre volte l’importo previsto dall’articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all’articolo 13, comma 1”.
Il parere
Dalla disposizione citata discende, dunque, osserva il Consiglio, che “nelle controversie di previdenza e assistenza obbligatorie il contributo unificato è dovuto nella misura di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), salvo che l’interessato si trovi nelle condizioni reddituali previste dall’articolo 9, comma 1-bis (in tal caso, infatti, il contributo unificato non è dovuto)”. Che, inoltre, “nelle controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego il contributo unificato è dovuto nella misura di cui all’articolo 13, comma 3, il quale dispone che – per tali procedimenti – il contributo è ridotto della metà, sempre che non ricorrano le condizioni reddituali previste dall’articolo 9, comma 1-bis (in tal caso, infatti, il contributo unificato non è dovuto)” e che “per i processi dinanzi alla Corte di cassazione il contributo è dovuto nella misura di cui all’articolo 13, comma 1”.
Nel caso dei processi dinanzi ai giudici di legittimità quindi, chiarisce infine il Consiglio, “non si applica la deroga prevista dall’articolo 9, comma 1-bis (e si applicano cioè le regole ordinarie sulla capacità reddituale di cui all’articolo 76) e c2) il contributo è dovuto secondo gli ordinari scaglioni di valore di cui all’articolo 13, comma 1”.
Per cui, “da ciò dovrebbe discendere, a rigore, che per effetto dell’ultimo inciso dell’articolo 9, comma 1-bis ai processi dinanzi alla Corte di cassazione non si applichi la disposizione di cui all’articolo 13, comma 1-bis che, come anticipato, prevede il raddoppio del contributo unificato”.

