Il contributo unificato ex articolo 13 del Dpr n. 115/2002 – osserva il Giudice di Pace di Roma (sezione V, sentenza 19 agosto 2026 n. 8289) - è a carico della parte soccombente anche senza espressa statuizione del Giudice.
La condanna alle spese
Tale contributo costituisce un’obbligazione ex lege di importo predeterminato, gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, con la conseguenza che il Giudice non è tenuto a liquidarne autonomamente il relativo ammontare; d’altro canto, la somma relativa è risultante da un pagamento evidenziato all’ufficio che riceve l’iscrizione a ruolo dell’affare (ed il cui cancelliere deve controllarne la congruità).
La dichiarazione del difensore attinente alla determinazione del contributo unificato è ininfluente sul valore della domanda, in quanto è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, sicché, non appartenendo tale dichiarazione di valore alle conclusioni contenute nell’atto introduttivo del giudizio di merito, deve escludersi la possibilità di considerare la dichiarazione come parte della “domanda” nel senso cui vi allude il primo comma dell’art. 10 c.p.c., quando afferma che “il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda (…)”. Senonché è di giustizia che l’errata dichiarazione del difensore non sia priva di rilievo ai fini della regolamentazione delle spese, essendo astrattamente idonea a indurre in errore il Giudice che deve su di esse provvedere emanando il provvedimento conclusivo del giudizio dinanzi a lui; sicché non è equo che i costi dell’impugnazione resa necessaria dall’errore della parte ricadano sulla controparte, ove questa all’impugnazione stessa non abbia neppure resistito.
Il principio di diritto
Vale quindi il principio di diritto per cui: “La dichiarazione del difensore, attinente alla determinazione del contributo unificato, è ininfluente sul valore della domanda, in quanto è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, ma, ove sia errata, può costituire una grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese processuali dell’impugnazione proposta dalla parte che voglia emendare l’errore in cui ha indotto il Giudice adito nella determinazione dello scaglione applicabile per liquidare le spese nel provvedimento da lui emesso”.
Ancora si consideri che, in tema di impugnazioni, l’art. 13, I quater, D.P.R. n. 115/2002, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per Cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica
Il giudizio amministrativo
Infine, quanto al contributo unificato nel giudizio amministrativo:
- ove trattasi di ricorso al giudice amministrativo contenente motivi aggiunti ex art. 43 D.Lgs. n. 104/2010, la distinzione tra motivi aggiunti propri, che consentono al ricorrente principale ed incidentale di introdurre nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ed impropri, volti all’impugnazione di uno o più provvedimenti connessi a quello già impugnato, non è rilevante ai fini della ricorrenza del presupposto impositivo, poiché occorre accertare se tali motivi determinino (o meno) un considerevole ampliamento del thema decidendum della causa principale e se il ricorso aggiuntivo abbia ad oggetto uno o più atti in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con il provvedimento originariamente impugnato, dando luogo a una connessione cd. forte di cause;
- la disciplina dettata dall’art. 13, VI bis. 1, D.P.R. n. 115/2002 (secondo cui l’onere di versamento del contributo unificato è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche se sia stata disposta la compensazione delle spese o se la stessa parte non si sia costituita) non è suscettibile di applicazione analogica al processo civile o tributario, non essendo ravvisabile una eadem ratio tra le relative discipline, che fissano differenti criteri di quantificazione del contributo e si caratterizzano per disomogeneità di materia e diversità di posizioni delle parti, tali da giustificare un diverso trattamento.

