Conversione Dl banche: sui conti correnti riparte la sfida della portabilità
Con la conversione (legge 33/2015) del decreto legge 24 gennaio 2015 n. 3 sulle misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, il Governo Renzi porta a casa l'operazione banche popolari. Sull'articolo più contestato, infatti, il Parlamento in sede di conversione detta una disciplina che può essere applicata da questi istituti per un periodo transitorio, in ordine a limitazioni del diritto di voto. Mentre sul fronte dei conti correnti riparte la sfida della portabilità.
La portabilità dei conti correnti - Tra le altre novità dell'Investment compact, nel testo originario del decreto, c'era, all'articolo 2, la «portabilità dei conti correnti» o, meglio, dei conti di pagamento, cioè dei conti detenuti in nome di uno o più consumatori usati per l'esecuzione delle operazioni di pagamento, così come risulta dalla definizione offerta dall'articolo 2, paragrafo 1, n. 3, della direttiva n. 2014/92/Ue sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.
L'articolo 2 del decreto imponeva alle banche e agli istituti di pagamento, in caso di trasferimento di un conto di pagamento, di rispettare i termini previsti dall'articolo 10 della direttiva n. 2014/92/Eu, senza oneri e spese di portabilità a carico del cliente.
In sede di conversione del decreto, alla Camera, il testo dell'articolo 2 è stato completamente sostituito; ora, il comma 1 chiarisce che l'articolo 2 reca la disciplina sulla trasferibilità dei servizi di pagamento connessi al conto di pagamento detenuto da un consumatore presso un prestatore di servizi di pagamento verso un altro prestatore di servizi di pagamento secondo quanto previsto al capo III della direttiva n. 2014/92/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio.
Per «servizio di trasferimento» deve intendersi il trasferimento, su richiesta del consumatore, da un prestatore di servizi di pagamento a un altro, delle informazioni su tutti o su alcuni ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti eseguiti sul conto di pagamento, o il trasferimento dell'eventuale saldo positivo da un conto di pagamento di origine a un conto di pagamento di destinazione, o entrambi, con o senza la chiusura del conto di pagamento di origine (comma 2).
Ai sensi del comma 3, i prestatori di servizi di pagamento devono fornire il servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta a tutti i consumatori che intendono aprire o che sono titolari di un conto di pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento.
Il servizio di trasferimento è avviato dal prestatore di servizi di pagamento ricevente su richiesta del consumatore. A tale fine, il consumatore rilascia al prestatore di servizi di pagamento ricevente una specifica autorizzazione all'esecuzione del servizio di trasferimento (comma 4).
Il comma 5 impone al prestatore di servizi di pagamento ricevente di eseguire il servizio di trasferimento entro il termine di dodici giorni lavorativi dalla ricezione dell'autorizzazione del consumatore. Nel caso in cui il conto abbia due o più titolari, l'autorizzazione è fornita da ciascuno di essi.
Il comma 6 prevede che, attraverso l'autorizzazione, il consumatore:
a) fornisce al prestatore di servizi di pagamento trasferente e al prestatore di servizi di pagamento ricevente il consenso specifico a eseguire ciascuna delle operazioni relative al servizio di trasferimento, per quanto di rispettiva competenza;
b) identifica specificamente i bonifici ricorrenti in entrata, gli ordini permanenti di bonifico e gli ordini relativi ad addebiti diretti per l'addebito in conto che devono essere trasferiti;
c) indica la data a partire dalla quale gli ordini permanenti di bonifico e gli addebiti diretti devono essere eseguiti o addebitati a valere sul conto di pagamento di destinazione. Tale data è fissata ad almeno sei giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il prestatore di servizi di pagamento ricevente riceve i documenti trasferiti dal prestatore di servizi di pagamento trasferente.
Il comma 7 dispone che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 in esame, valgono le definizioni previste dall'articolo 1 del Dlgs 11/2010 recante l'attuazione della direttiva n. 2007/64/Ce, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive nn. 97/7/Ce, 2002/65/Ce, 2005/60/Ce, 2006/48/Ce e abroga la direttiva 97/5/Ce.
Secondo il comma 8, il prestatore di servizi di pagamento ricevente è responsabile dell'avvio e della gestione della procedura per conto del consumatore. Il consumatore può chiedere al prestatore di servizi di pagamento ricevente di effettuare il trasferimento di tutti o di alcuni bonifici in entrata, ordini permanenti di bonifico od ordini di addebito diretto. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisce al prestatore di servizi di pagamento ricevente tutte le informazioni necessarie per riattivare i pagamenti sul conto di pagamento di destinazione. Con riguardo alla forma dell'autorizzazione si applica l'articolo 117, commi 1 e 2, del Tub, secondo cui è imposto l'obbligo della forma scritta, ma il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (Cicr) può prevedere, per motivate ragioni tecniche, il ricorso ad altra forma.
Il comma 9 prevede l'applicazione, per l'inosservanza di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 2, delle sanzioni previste dall'articolo 144, comma 3-bis, del Tub. Si applica il titolo VIII del medesimo testo unico, che reca la disciplina per l'applicazione delle sanzioni.
Il comma 10 stabilisce che per il periodo di sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, il prestatore di servizi di pagamento trasferente e il prestatore di servizi di pagamento ricevente consentono gratuitamente al consumatore l'accesso alle informazioni che lo riguardano rilevanti per l'esecuzione del servizio di trasferimento e relative agli ordini permanenti e agli addebiti diretti in essere presso il medesimo prestatore di servizi di pagamento.
Ai sensi del comma 11, il prestatore di servizi di pagamento trasferente deve fornire le informazioni richieste dal prestatore di servizi di pagamento ricevente e relative all'elenco degli ordini permanenti in essere relativi a bonifici e le informazioni disponibili sugli ordini di addebito diretto che vengono trasferiti e ai bonifici ricorrenti in entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto di pagamento del consumatore nei precedenti tredici mesi, senza addebito di spese a carico del consumatore o del prestatore di servizi di pagamento ricevente.
Se nell'ambito del servizio di trasferimento il consumatore richiede la chiusura del conto di pagamento di origine, si applica l'articolo 126-septies, commi 1 e 3, del Tub, secondo cui l'utilizzatore di servizi di pagamento ha sempre la facoltà di recedere dal contratto quadro senza penalità e senza spese di chiusura e, in caso di recesso dal contratto dell'utilizzatore o del prestatore di servizi di pagamento, le spese per i servizi fatturate periodicamente sono dovute dall'utilizzatore solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale (comma 12).
Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, ai sensi del comma 13, il prestatore di servizi di pagamento trasferente e il prestatore di servizi di pagamento ricevente non addebitano spese al consumatore per il servizio di trasferimento.
Il comma 14 dispone che i prestatori di servizi di pagamento mettano a disposizione dei consumatori a titolo gratuito informazioni riguardanti il servizio di trasferimento. Il contenuto delle informazioni e le modalità con cui queste sono messe a disposizione del consumatore sono disciplinati ai sensi dei capi I e II-bis del titolo VI del Tub recanti disposizioni in materia di trasparenza inerenti i servizi bancari, finanziari e di pagamento.
Si prevede, altresì, che le disposizioni dell'articolo in esame fin qui ricordate si applichino, in quanto compatibili e secondo le modalità e i termini definiti dai decreti di cui al comma 18, anche al trasferimento, su richiesta del consumatore, di strumenti finanziari da un conto di deposito titoli a un altro, con o senza la chiusura del conto di deposito titoli di origine, senza oneri e spese per il consumatore.
In caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini per il trasferimento dei servizi di pagamento, è posto a carico del prestatore di servizi di pagamento inadempiente l'obbligo di indennizzare il cliente in misura proporzionale al ritardo e alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento (comma 16).
Il comma 17 inserisce nell'articolo 116 del Tub il comma 1-bis, secondo cui «Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, quali l'indicatore sintetico di costo e il profilo dell'utente, anche attraverso gli sportelli automatici e gli strumenti di accesso tramite internet ai servizi bancari».
Il comma 18 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione dei criteri per la quantificazione dell'indennizzo di cui al comma 16, nonché delle modalità e dei termini di adeguamento alle disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo. In sede di prima attuazione, i decreti di cui al primo periodo sono emanati entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I prestatori di servizi di pagamento si adeguano alle disposizioni del presente articolo sulla trasferibilità dei servizi di pagamento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Il comma 19 abroga i commi 584 e 585 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, che disciplinavano sommariamente la materia di cui all'articolo in esame.
La direttiva sull’ apertura di un conto transfrontaliero da parte dei consumatori - La direttiva n. 2014/92/Eu stabilisce le norme in materia di trasparenza e comparabilità delle spese addebitate ai consumatori per i conti di pagamento detenuti nell'Unione, nonché le norme riguardanti il trasferimento del conto di pagamento all'interno di uno Stato membro e le norme per agevolare l'apertura di un conto di pagamento transfrontaliero da parte dei consumatori.
L'articolo 11 della direttiva ( «Agevolazione dell'apertura di un conto transfrontaliero da parte dei consumatori») prevede che gli Stati membri debbano assicurare che, quando un consumatore comunica al suo prestatore di servizi di pagamento che intende aprire un conto di pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento situato in un altro Stato membro, il prestatore di servizi di pagamento presso il quale il consumatore detiene il conto di pagamento fornisca al consumatore, in seguito alla sua richiesta, la seguente assistenza:
a) fornire gratuitamente al consumatore un elenco di tutti gli ordini permanenti di bonifico e degli addebiti diretti ordinati dal debitore al momento attivi, ove disponibile, e le informazioni disponibili sui bonifici in entrata ricorrenti e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto di pagamento del consumatore nei precedenti 13 mesi. Tale elenco non comporta per il nuovo prestatore di servizi di pagamento alcun obbligo di attivare servizi che non fornisce;
b) trasferire l'eventuale saldo positivo del conto di pagamento detenuto dal consumatore sul conto di pagamento aperto o detenuto dal consumatore presso il nuovo prestatore di servizi di pagamento, purché tale richiesta contenga informazioni complete che consentano l'identificazione del nuovo prestatore di servizi di pagamento e del conto di pagamento del consumatore;
c) chiudere il conto di pagamento detenuto dal consumatore.
Fatto salvo l'articolo 45, paragrafi 1 e 6 della direttiva n. 2007/64/Ce relativa ai servizi di pagamento nel mercato internosecondo cui:
a) i contratti quadro possono essere sciolti in qualsiasi momento dall'utente dei servizi di pagamento, salvo qualora sia stato convenuto contrattualmente un periodo di preavviso che non può essere superiore a un mese, e
b) gli Stati membri possono prevedere disposizioni più favorevoli per gli utenti dei servizi di pagamento, e se il consumatore non ha obblighi pendenti sul conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento presso il quale il consumatore detiene il conto di pagamento conclude la procedura di trasferimento di un conto transfrontaliero di pagamento alla data specificata dal consumatore, che deve essere fissata ad almeno sei giorni lavorativi dopo il ricevimento della richiesta del consumatore da parte di tale prestatore di servizi di pagamento, salvo diverso accordo tra le parti. Il prestatore di servizi di pagamento informa immediatamente il consumatore se tali obblighi pendenti impediscono la chiusura del conto di pagamento.
Il recepimento italiano della normativa comunitaria - In attuazione di detta norma europea, l'articolo 2- bis del Dl 3/2015 prevede che, nel caso di richiesta di trasferimento transfrontaliero di un conto di pagamento o di un conto corrente verso un istituto bancario o prestatore di servizi di pagamento di uno Stato membro comunitario diverso da quello in cui ha sede l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento che riceve la richiesta, quest'ultimo è tenuto a fornire, nei termini previsti dalla disciplina europea (articolo 11, paragrafo 2, della direttiva n. 2014/92/Ue), la seguente assistenza:
a) fornire gratuitamente al consumatore un elenco di tutti gli ordini permanenti di bonifico e degli addebiti diretti ordinati dal debitore al momento attivi, ove disponibile, e le informazioni disponibili sui bonifici in entrata ricorrenti e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto del consumatore medesimo nei precedenti tredici mesi. Tale elenco non comporta per il nuovo prestatore di servizi di pagamento alcun obbligo di attivare servizi che non fornisce;
b) trasferire l'eventuale saldo positivo del conto detenuto dal consumatore sul conto di pagamento o sul conto corrente aperto o detenuto dal consumatore presso il nuovo prestatore di servizi di pagamento, purché tale richiesta contenga informazioni complete che consentano l'identificazione del nuovo prestatore di servizi di pagamento e del conto del consumatore;
c) chiudere il conto detenuto dal consumatore.
Decreto legge 3/2015, convertito con modificazioni, dalla legge 33/2015