Civile

“Correttivo civile”, sì delle Commissioni (e il Senato “insiste” sulle osservazioni)

Ribadita la necessità di intervenire su: responsabilità aggravata nell’azione; controversie familiari; limiti alla redazione degli atti; adempimenti nelle notifiche; esecuzione

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di Francesco Machina Grifeo

Parere favorevole delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato al “Correttivo”, approvato dal Governo il 15 febbraio scorso (Atto n. 137-bis), della riforma Cartabia del processo civile (decreto legislativo n. 149 del 2022). La legge delega n. 206/2021 prevede infatti la possibilità di adottare entro il 1° novembre 2024 più decreti legislativi correttivi.

Si tratta di una seconda valutazione da parte delle Camere, in quanto il medesimo schema di decreto era già stato trasmesso alle Commissioni nel mese di marzo, è poi tornato in Parlamento perché alcune osservazioni delle Commissioni non sono state recepite dall’Esecutivo. È il meccanismo del cd. «doppio parere» per cui «qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni».

In particolare, la Camera, nel parere reso lo scorso 6 agosto, aveva sollevato numerose osservazioni, articolate in 31 punti. Di queste, 14 non sono state recepite dall’Esecutivo (i nn. 2, 5, 6,13, 15, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 27, 30 e 31); ma il via libera è arrivato comunque “preso atto degli elementi di valutazione del Governo - desumibili dalla relazione illustrativa”.

Per quanto concerne il Senato, la Commissione aveva espresso parere favorevole, sempre con osservazioni, il 21 maggio. Il Governo anche in questo caso non le ha fatte proprie e due giorni fa - “ribadendo le osservazioni già espresse” - è arrivato il nuovo ok. Nello specifico, il Senato “insiste” affinché il Governo faccia propri una serie di punti in materia di: “responsabilità aggravata” nell’azione ex art. 96 Cpc; conciliazione nella controversie familiari; limiti nella redazione degli atti processuali (restringendo le inammissibilità); adempimenti collegati alle notifiche via Pec. E ancora, con riguardo al processo di esecuzione, si chiede di accordare al creditore la possibilità di indicare quali crediti sottoporre a pignoramento e di eliminare l’obbligo di notifica dell’avviso di iscrizione a ruolo nei confronti del debitore esecutato.

Più nel dettaglio, con riferimento alla responsabilità aggravata dell’articolo 96 del Cpc, la Commissione invita il Governo a sopprimere il quarto comma o, in subordine, a prevedere che si applichi eventualmente solo nei casi previsti dal primo comma, considerato che l’abuso del diritto ivi sanzionato - e riconosciuto in sentenza - potrebbe giustificare l’aggravio.

Con riferimento al rito speciale per le persone, i minorenni e le famiglie (Libro Secondo, Titolo IV-bis, Capo III, Sezione I, del Cpc), eccetto i procedimenti per abusi o violenza domestica o di genere, si invita il Governo a valutare la “postergazione della barriera preclusiva prevedendo la possibilità di una memoria integrativa a seguito della prima udienza, permettendo così di trovare eventuali accordi conciliativi nella prima udienza”. In subordine, ad introdurre la previsione di una udienza ai soli fini conciliativi. Infatti, sul punto la Relazione illustrativa risulterebbe contraddittoria.

Il Senato auspica poi che il Governo “voglia rivedere i limiti relativi alle tecniche di redazione degli atti processuali, al fine di prediligere un sistema in cui prevalga la sostanza sulla forma”. E chiede, in particolare, di valutare il restringimento dell’operatività della sanzione dell’inammissibilità al solo contenuto dell’appello e non ai requisiti formali di sinteticità, prevedendo in particolare che all’articolo 342 del Cpc ed all’articolo 434 la seguente formulazione al comma 1: «(omissis) l’appello deve essere motivato, redatto in modo chiaro sintetico e specifico e per ciascuno dei motivi deve indicare, a pena di inammissibilità (omissis)».

Ma anche di eliminare i “gravosi incombenti” imposti agli avvocati nell’esecuzione delle notifiche a mezzo Pec, con particolare riferimento ai molteplici accertamenti e conseguenti dichiarazioni richieste.

Infine, con riferimento al processo di esecuzione, la richiesta è di modificare l’articolo 492-bis del Cpc nel senso di prevedere espressamente che, quando vengano rinvenuti più crediti presso terzi o più beni mobili o immobili, all’esito della comunicazione dell’estratto del verbale al creditore, vi sia una interlocuzione formale tra ufficiale giudiziario e creditore che consenta al difensore del creditore di indicare quali crediti sottoporre a pignoramento. Ed in materia di procedura esecutiva, di eliminare l’obbligo di notifica dell’avviso di iscrizione a ruolo nei confronti del debitore esecutato.

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