Sanità pubblica
Sentenza n. 36: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza – inammissibilità (decisa il 09/02/2021)
Norme impugnate: Artt. 10, 35, 44, 45, 47 e 49 della legge della Regione Puglia 30/11/2019, n. 52.
Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Procedure selettive concorsuali delle aziende sanitarie finalizzate all'assunzione nei ruoli del personale dirigente medico/veterinario e dirigente sanitario non medico - Previsione della valorizzazione nei relativi bandi di concorso del possesso di comprovate esperienze acquisite nel corso di rapporti convenzionali instaurati in base alle leggi regionali n. 25 del 2007 e n. 16 del 1987.
Medici specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale inquadrati, alla data del 31 dicembre 2003, nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale - Previsione che l'inquadramento determina l'equiparazione a tutti gli effetti tra dirigenti e specialisti convenzionati anche ai fini della legittimazione alla nomina e alla partecipazione nei comitati paritetici e negli organismi di rappresentanza.
Disposizioni in materia di rapporto dei dirigenti sanitari alle dipendenze del Servizio Sanitario Regionale - Previsione che la Giunta regionale provveda al riordino e alla disciplina delle modalità di utilizzo dell'istituto dell'esclusività del rapporto dei dirigenti sanitari.
Specialisti ambulatoriali - Equiparazione a tutti gli effetti agli specialisti convenzionati anche ai fini della legittimazione alla nomina e alla partecipazione nei comitati paritetici e negli organismi di rappresentanza.
Rimborso spese pazienti che devono recarsi presso centri extra-regionali per il trattamento di malattie rare.
Disposizioni in materia di fabbisogno di risonanza magnetica nucleare [RMN] grandi macchine e RMN a basso campo c.d. "dedicate" o "open di nuova generazione" - Procedura di accreditamento delle strutture pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - Effetti dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio in relazione a specifiche fattispecie di attività di diagnostica.
Salute
Sentenza n. 37: illegittimità costituzionale - non fondatezza (decisa il 24 febbraio 2021)
Norme impugnate: Artt. 2, c. 4°, 6°, 7°, 9°, da 11° a 16°, 18° e da 20° a 25°, 3, c. 1°, lett. a), e 4 della legge della Regione Valle d'Aosta 9 dicembre 2020, n. 11 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d'Aosta in relazione allo stato d'emergenza), nonché dell'intero testo della medesima legge regionale.
Salute - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione in relazione allo stato di emergenza - Misure per l'esercizio delle attività - Esonero dall'obbligo di coprirsi naso e bocca per le persone che per particolari condizioni psicofisiche non tollerino l'utilizzo delle mascherine - Disciplina dello svolgimento dell'attività sportiva e dell'attività motoria - Disciplina dello svolgimento delle attività agricole, della caccia, della pesca e della cura degli animali addomesticati e del bestiame - Deroghe alle disposizioni emergenziali per eventi e manifestazioni determinati con ordinanza del Presidente della Regione, nonché per eventi ecclesiastici o religiosi, che si svolgono nel rispetto delle norme di sicurezza determinate con ordinanza del Presidente della Regione - Previsione, a condizione del rispetto delle misure di sicurezza stabilite, della riapertura delle attività commerciali al dettaglio, della riapertura dei servizi alla persona e degli altri settori dei servizi - Previsione, a condizione del rispetto delle misure di sicurezza stabilite, che i servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, le attività artistiche e culturali, compresi i musei, le biblioteche e i centri giovanili, le strutture ricettive ubicate sul territorio regionale e le attività turistiche, e gli impianti a fune a uso sportivo o turistico-ricreativo possono svolgere regolare attività - Disciplina dei servizi educativi per l'infanzia, delle attività formative delle scuole dell'infanzia, delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università - Disciplina della programmazione del trasporto pubblico locale erogato dalle aziende da parte dell'assessore regionale competente alla mobilità e ai trasporti - Poteri di intervento dei sindaci in materia di contenimento del contagio da COVID-19 - Previsione che, qualora a livello nazionale siano previste mitigazioni delle misure di contrasto alla diffusione del virus, queste possono essere recepite con ordinanza del Presidente della Regione - Poteri di intervento del Presidente della Regione - Previsione dello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private qualora sia possibile seguire le misure di sicurezza stabilite - Costituzione di una Unità di supporto e coordinamento per l'emergenza COVID-19 - Compiti - Compito di promuovere il migliore raccordo e le migliori sinergie tra tutti i soggetti interni ed esterni alla Regione, quali gli enti locali, le forze dell'ordine ed eventuali portatori di interessi.

