PROCEDIMENTO PENALE

Ordinanza n. 22: inammissibilità (deciso il 1/12/2025)

Norme impugnate: Artt. 282 ter, c. 1° e 2°, e 275 bis del codice di procedura penale, come modificati dall’art. 12, c. 1°, lett. a) e d), della legge 24/11/2023, n. 168.

Oggetto: Procedimento penale - Misure cautelari - Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa - Modalità di controllo - Disciplina - Preclusione per il giudice, tenuto conto di tutte le specificità del caso concreto e motivando sulle stesse, di stabilire una distanza inferiore a quella legalmente prevista di cinquecento metri - Preclusione per il giudice della possibilità di esercitare un potere discrezionale, come previsto dall’art. 275-bis codice di procedura penale con riguardo alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in ordine alla non necessarietà dell’applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici, motivandone le ragioni nel caso concreto - Previsione che, qualora l’organo delegato per l’esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle modalità di controllo, il giudice debba necessariamente imporre l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi, eliminando ogni margine discrezionale di apprezzamento in ordine alla possibilità di valutare l’adeguatezza della misura cautelare applicata e la sua idoneità in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 codice di procedura penale - Eliminazione di ogni margine di apprezzamento in ordine alla non necessarietà dell’applicazione di una misura cautelare più grave in caso di accertata non fattibilità tecnica delle procedure elettroniche di controllo - Preclusione della concreta ed effettiva applicazione della misura anche senza l’immediato accertamento della fattibilità tecnica (da intendersi quale verifica delle condizioni di funzionalità tecnica del dispositivo) delle procedure di controllo da parte della polizia giudiziaria delegata per l’esecuzione nei casi di concreta indisponibilità del personale tecnico qualificato preposto all’accertamento della fattibilità tecnica.

ord. 172/2024

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