Comunitario e Internazionale

Corte Ue: glifosato, Regioni non possono impugnare conferma Ue su uso pesticida

L'ente locale pur se ha vietato la sostanza non è direttamente destinataria delle norme europee che rinnovano autorizzazione

di Paola Rossi

Le Regioni non possono chiedere al giudice europeo l'annullamento delle norme regolamentari Ue che hanno rinnovato l'autorizzazione all'impiego della sostanza glifosato, famigerato pesticida oggetto di una forte campagna contro. La sentenza sulla causa C-352/19 P della Corte di giustizia dell'Unione europea ha, infatti, respinto l'impugnazione della Regione Bruxelles-Capitale dell'ordinanza del Tribunale Ue che le aveva rigettato - per difetto di legittimazione attiva - il ricorso contro la Commissione europea in cui domandava l'annullamento del regolamento di esecuzione (n. 2017/2324) che rinnova l'approvazione della sostanza attiva glifosato. Secondo la Cgue la Regione ricorrente nonostante avesse fatto rilevare di aver vietato, già dal 2016, l'uso del glifosato non ha dimostrato di essere direttamente e individualmente destinataria dell'atto impugnato, in quanto non è direttamente esecutivo in ambito regionale, ma oggetto di norme attuative di rango nazionale. La Regione belga ha fatto anche rilevare l'ampia campagna politica - di rilievo internazionale - contro l'impiego della sostanza pesticida. Ma l'argomento è stato respinto proprio per il suo fondamento non giuridico-ordinamentale.
Con decreto del 10 novembre 2016, la Regione di Bruxelles-Capitale aveva vietato l'uso di pesticidi contenenti glifosato, ma ciò non la rende direttamente destinataria del rinnovo Ue di autorizzazione all'uso. Neanche in base alla Convenzione di Aahrus "Sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale" del giugno 1998. La Cgue afferma infatti il rango primario delle norme Ue in materia di legittimazione ad agire (comma 4 dell'articolo 263 del Tfue) e ricorda che l'atto regolamentare non comporta dirette misure d'esecuzione.
La Regione lamentava, infatti, che il rinnovo determinasse la validità delle autorizzazioni esistenti di immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari mentre in caso di mancato rinnovo sarebbero decadute. Ma - dice la Corte - il rinnovo dell'approvazione di una sostanza attiva non comporta ultrattività delle autorizzazioni perché i loro titolari devono chiederne il rinnovo entro tre mesi da quello dell'approvazione, e gli Stati membri hanno un anno per decidere. E, nel caso specifico, se non c'è decisione sul rinnovo dell'autorizzazione prima della sua scadenza, l'obbligo di prorogare l'autorizzazione per il periodo necessario incombe, in Belgio, all'autorità federale, competente in forza del diritto nazionale a «stabilire norme di prodotto», e non sulle Regioni che pur partecipano con propri esperti - come in Belgio - al procedimento nazionale autorizzatorio.

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