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Covid-19: in "Gazzetta" la proroga dello stato di emergenza e il Dl che obbliga alla mascherina

Prorogati al 31 ottobre 2020 i termini per l'invio delle domande di Cassa integrazione

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di Francesco Machina Grifeo

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato ieri la proroga fino al 31 gennaio 2021 dello stato d'emergenza. E contestualmente ha approvato un decreto-legge che proroga, sempre al 31 gennaio 2021, le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2.

Si è previsto inoltre l'obbligo di portare sempre con se la mascherina, e si sono ampliati i casi in cui si deve necessariamente indossarla. La protezione diventa obbligatoria ovunque – tranne in casa – a meno che per le caratteristiche del luogo sia garantito l'isolamento. Sono esclusi i bambini sotto i sei anni e coloro che hanno patologie incompatibili con l'uso della mascherina. Prorogati infine al 31 ottobre 2020 i termini per l'invio delle domande di Cig.

La proroga dello stato d'emergenza
– Dunque, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, vista la nota del Ministro della salute e il parere del Comitato tecnico scientifico, il Consiglio dei Ministri, ha deliberato ieri la proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato d'emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di "emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale" da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

Le misure di contrasto al contagio - Sempre nella giornata di ieri è stato adottato, su proposte dal Presidente Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, un decreto-legge che introduce misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

Il Governo dunque potrà in relazione all'andamento epidemiologico e secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio, stabilire misure di contenimento e contrasto dei rischi sanitari per specifiche parti o per tutto il territorio nazionale e per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, comunque reiterabili e modificabili.

Nelle more dell'adozione del primo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm), e comunque fino al 15 ottobre 2020, si legge in una nota di Palazzo Chigi, viene prorogata la vigenza del Dpcm del 7 settembre 2020.

L'obbligo di mascherina - Inoltre, si introduce l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, e si ampliano le circostanze che prevedono l'obbligo di indossarli. Da oggi, i dispositivi di protezione individuale dovranno essere indossati non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già in passato, ma più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all'aperto. Si fa eccezione a tali obblighi, sia in luogo chiuso che all'aperto, nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

Sul lavoro valgono le vecchie regole - Sono inoltre fatti salvi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Ciò significa che nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza. Al contempo, sono fatte salve le linee guida per il consumo di cibi e bevande.

Soggetti esclusi - Da tali obblighi restano esclusi i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità. Inoltre, l'uso della mascherina non sarà obbligatorio durante lo svolgimento dell'attività sportiva.

Regioni, sì a misure più restrittive - Il decreto interviene anche sulla facoltà delle regioni di introdurre misure derogatorie rispetto a quelle previste a livello nazionale, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Si prevede che le regioni, nei limiti delle proprie competenze regionali e di quanto previsto dal decreto-legge n. 33 del 2020, possano introdurre temporaneamente misure maggiormente restrittive, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai Dpcm, anche ampliative, introducendo in tale ultimo caso la previsione della necessaria "intesa" con il Ministro della salute.

App Immuni interconnessa nell'Ue - Sempre ai fini del contenimento del contagio, previa valutazione dell'impatto ai sensi delle norme europee sulla privacy, si prevede l'interoperabilità dell'applicazione "Immuni" con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell'Unione europea e si estende il periodo di utilizzo dell'applicazione "Immuni".

Proroga domande Cig - Il testo differisce, inoltre, al 31 ottobre 2020 i termini per l'invio delle domande relativi ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria collegati all'emergenza COVID-19.

È infine prorogata al 31 dicembre 2020 l'operatività di specifiche disposizioni connesse all'emergenza COVID, in scadenza al 15 ottobre 2020.

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