Covid 19, no al rinvio dell'udienza per l'età avanzata del difensore residente in zona rossa
Sufficienti le garanzie e i mezzi approntati dalla legislazione di emergenza per garantire il distanziamento sociale
L'avvocato che - durante il lockdown in vigore nella primavera 2020 - aveva chiesto alla Cassazione di rinviare la trattazione in udienza in base alle norme emergenziali dell'attuale pandemia, non poteva accampare come valida motivazione la circostanza che la propria Regione fosse stata dichiarata zona rossa. E ancor meno il fatto che avesse già compiuto 77 anni di età. Così la Corte di cassazione con la sentenza n. 3905/2021 ha respinto tali argomenti avanzati come legittimo impedimento a partecipare all'udienza da parte dell'avvocato difensore. La Corte ha ritenuto pienamente efficaci senza motivo di derogarvi tutte le disposizioni che comunque, anche in quella fase di prima ondata della pandemia, hanno garantito il distanziamento sociale attraverso l'accesso limitato ai luoghi fisici e le diverse possibilità di utilizzo dello strumento telematico della videoconferenza. La norma, invocata senza fondamento dall'avvocato che riteneva valido impedimento la dichiarazione di zona rossa della propria Regione, è quella dell'articolo 83 del Dl 17 marzo 2020 n. 18 (e non, a opinione di chi scrive, del Dl 137 come riportato in sentenza) che recava "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", in vigore dal 17 marzo dello scorso anno e convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 . La richiesta di differimento non era quindi fondata su un impedimento assoluto e le disposizioni emergenziali non consentivano di dichiararlo sulla base del colore rosso di massima allerta per l'emergenza sanitaria e per l'età avanzata del difensore.