La mancata acquisizione di crediti formativi nel triennio integra un illecito disciplinare per l’avvocato. È quanto ha ribadito il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 289/2025, pubblicata il 2 marzo 2026 sul sito del Codice deontologico, esprimendosi sul ricorso di un avvocato cosiddetto “zerista”, ossia un professionista che non aveva acquisito alcun credito formativo nel periodo obbligatorio di aggiornamento professionale.

I fatti

La vicenda disciplinare traeva origine da due procedimenti avviati d’ufficio dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna nei confronti di un professionista che non aveva assolto agli obblighi formativi nei trienni 2014-2016 e 2017-2019. Secondo il capo di incolpazione, l’avvocato non aveva conseguito alcun credito formativo rispetto ai 75 crediti richiesti per il triennio 2014-2016 e ai 60 crediti richiesti per il triennio 2017-2019.

Il professionista, inoltre, non aveva presentato alcuna richiesta di esenzione dall’obbligo di aggiornamento né fornito giustificazioni nel corso del procedimento disciplinare. In ragione, dell’”apatia e indifferenza” dimostrate, indicative di “mancanza della dovuta serietà professionale”, il Cdd riteneva di irrogare la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per due mesi.

L’avvocato impugnava, quindi, la decisione davanti al Consiglio Nazionale Forense, difendendosi personalmente e sostenendo che la mancata partecipazione alle attività formative sarebbe stata determinata da gravi problemi di salute, che lo avevano costretto a frequenti accessi al pronto soccorso e a dedicare molto tempo alle cure mediche, incidendo negativamente sulla sua capacità lavorativa e sulla possibilità di adempiere agli obblighi formativi. Chiedeva, pertanto, di essere prosciolto dalle contestazioni disciplinari per stato di necessità, mentre in via subordinata domandava la riduzione della sanzione alla censura.

La decisione del CNF

Per il CNF la documentazione medica prodotta dal ricorrente non è sufficientea dimostrare l’impossibilità di adempiere agli obblighi formativi per l’intero triennio.

Il collegio coglie l’occasione per ribadire che “la mancata acquisizione di alcun credito formativo nel triennio costituisce illecito disciplinare sanzionabile con la censura, tenendo conto della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf) e avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze – soggettive e oggettive – nel cui contesto è avvenuta la violazione”.

Tuttavia, pur confermando la responsabilità disciplinare dell’avvocato, il Consiglio ritiene eccessiva la sanzione irrogata dal CDD, atteso che la sanzione edittale per la violazione dell’obbligo formativo è l’avvertimento, mentre la censura rappresenta già una sanzione aggravata.

Per cui, alla luce di tali elementi, il CNF accoglie parzialmente il ricorso e ridetermina la sanzione comminata.

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