C’è tempo fino al 31 ottobre per gli avvocati che intendono compensare i crediti maturati per il gratuito patrocinio con i contributi previdenziali, le imposte e le tasse, compresa l’IVA. A ricordarlo è Cassa Forense su Cfnews.it. La possibilità, introdotta nel 2023, consente di recuperare più rapidamente somme che altrimenti sarebbero soggette ai tempi ordinari di pagamento del ministero della Giustizia. In circa tre anni, rammenta l’ente previdenziale, lo strumento ha permesso a una decina di migliaia di avvocati di utilizzare crediti per importi complessivi di decine di milioni di euro. La compensazione è ammessa anche per chi esercita la professione in forma associata.
Come funziona la compensazione dei crediti - La misura riguarda i crediti per spese, diritti e onorari maturati e non ancora saldati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, disciplinato dagli articoli 82 e seguenti del Testo unico sulle spese di giustizia (D.P.R. 115/2002). La possibilità di compensarli con i contributi previdenziali deriva dalla modifica dell’art. 1, comma 778, della legge 208/2015, introdotta dall’art. 1, co. 860, della legge 197/2022.
La procedura può essere avviata quando, sulla piattaforma SPEdiGIUS (che dal 1° luglio 2026 ha sostituito il SIAMM), lo stato della fattura risulta «Lordo esecutivo». La fattura deve essere inserita nella Piattaforma dei crediti commerciali (PCC), gestita dal Mef e sulla quale è disponibile anche un tutorial dedicato.
Fatture ammesse, importi e modalità di pagamento - Cassa Forense ricorda che, una volta ammessa alla compensazione, la fattura non potrà più essere richiesta a pagamento, “in quanto il requisito di ammissione, che consente la selezione delle sole fatture non pagate neanche parzialmente, deve essere rispettato anche successivamente”.
È inoltre opportuno, avvisa l’ente, evitare di inserire le fatture elettroniche tramite il Sistema di interscambio a ridosso della scadenza, poiché la sincronizzazione è garantita solo dopo 24-48 ore.
L’importo compensabile corrisponde a quello della fattura, senza la ritenuta del 20% a titolo di acconto.
Una volta ottenuta l’ammissione, la compensazione è possibile esclusivamente tramite F24 WEB, accedendo ai portali Entratel o Fisconline, anche in più soluzioni e in momenti diversi dell’anno.
La Cassa precisa infine che la Forense Card non può essere utilizzata per pagare i modelli F24, ma soltanto per i pagamenti tramite pagoPA.

