Per il consumatore che chiede alla banca la restituzione di somme versate in forza di un contratto di credito al consumo, la prescrizione deve essere “orientata alla conoscenza” e non decorre dalla data dei singoli pagamenti.

Lo afferma la Corte d’appello di Torino nella sentenza del 19 giugno 2026, che, richiamando il principio di effettività della tutela del consumatore, stabilisce che:

• il termine di prescrizione non può iniziare a decorrere finché il mutuatario-consumatore non sappia, né possa ragionevolmente sapere, che il costo del finanziamento è stato rappresentato in modo scorretto;

• resta comunque possibile per la banca dimostrare che tale conoscenza sia stata acquisita dal consumatore in un momento precedente.

La controversia riguardava un finanziamento, stipulato nel 2005, rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio. Il contratto riportava il TAEG senza includere i premi di due polizze obbligatorie a copertura del rischio vita e del rischio impiego. Il mutuatario-consumatore si è rivolto al giudice per ottenere la restituzione degli interessi corrisposti in eccesso, oltre ai costi e alle commissioni applicati al finanziamento. La banca si è opposta ed ha eccepito la prescrizione del diritto, essendo trascorsi oltre dieci anni dai versamenti delle singole rate.

L’eccezione di prescrizione, così come formulata dalla banca, è stata respinta dalla Corte d’appello di Torino che ha individuato il momento di decorrenza della prescrizione nella data di redazione della consulenza contabile predisposta dal consulente del mutuatario e depositata nel giudizio di primo grado. Secondo il giudice è stato proprio quell’elaborato tecnico a consentire al consumatore di comprendere il vizio del contratto, le sue conseguenze economiche e l’entità delle somme ripetibili.

È proprio sul tema della prescrizione che la decisione assume carattere fortemente innovativo nel panorama giurisprudenziale nazionale. Secondo l’impostazione tradizionale della nostra giurisprudenza, l’azione di ripetizione dell’indebito si prescrive a partire dal giorno del pagamento, che rappresenta il giorno a partire dal quale “il diritto può essere fatto valere”, come recita il nostro codice civile. È, appunto, da quel momento che il denaro esce dal patrimonio del consumatore e che il diritto alla restituzione può essere esercitato. Tale principio è stato ribadito anche recentemente dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2454 del 2025, anch’essa relativa a un finanziamento con cessione del quinto. In quel caso, però, il correttivo ispirato al diritto europeo non ha potuto trovare applicazione, perché la natura consumeristica del contratto e la questione dell’abusività delle clausole non erano state ritualmente introdotte nel giudizio.

La Corte torinese, invece, valorizza espressamente quel correttivo, attingendo ampiamente dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, a sua volta ispirata alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Secondo il giudice europeo il tempo non può decorrere a sfavore di chi, a causa dell’opacità delle clausole contrattuali o dell’errata rappresentazione del costo del credito, non sia ancora in grado di conoscere l’illegittimità degli interessi e degli altri oneri versati. La Corte subalpina ricalca fedelmente le impronte lasciate dalla giurisprudenza europea facendo proprio il principio della prescrizione “orientata alla conoscenza”, ed anzi lo rafforza laddove avverte che, adottando soluzioni diverse, il diritto alla restituzione, nei finanziamenti di lunga durata, rischia di estinguersi prima ancora che il consumatore abbia la possibilità di scoprirne l’esistenza.

La soluzione adottata poggia, dunque, le proprie fondamenta nella giurisprudenza della Corte europea che, già dal 2021 con la sentenza emessa nella causa C-485-19, ha valorizzato il principio di effettività della tutela di ogni individuo, sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ed ha esteso il terreno di applicazione del principio della prescrizione “orientata alla conoscenza” travasandolo dall’originario ambito della normativa relativa alle clausole abusive (Direttiva 93/13/CEE) alla più specifica disciplina del credito al consumo (direttiva 2008/48/CE, abrogata dalla direttiva 2008/48/CE).

Le successive decisioni della Corte di Giustizia della Corte di Giustizia (da ultimo la sentenza 19 marzo 2026 emessa nella causa C-679/24) hanno ulteriormente consolidato il principio ribandendo che, ai fini della prescrizione, assume rilievo il momento in cui il mutuatario-consumatore matura, o avrebbe ragionevolmente potuto maturare, la conoscenza dell’illegittimità del versamento effettuato, e non la sola data del contratto o del pagamento.

In tale quadro europeo, la Corte d’Appello torinese avanza in continuità e conferma che l’effettività della tutela deve trovare applicazione anche nell’ambito della disciplina del credito al consumo e, in particolare, con riferimento alle violazioni degli obblighi di corretta rappresentazione del costo del finanziamento. I due settori (normativa sulle clausole abusive e disciplina sulla trasparenza contrattuale) rispondono alla stessa esigenza: evitare che una tutela riconosciuta sulla carta diventi inutilizzabile perché il consumatore scopre troppo tardi il proprio diritto.

La decisione del giudice torinese, per quanto innovativa, si adegua al filone giurisprudenziale europeo, ormai riconoscibile, finalizzato alla tutela del consumatore.

Negli ultimi anni la Corte di Giustizia europea ha ridisegnato importanti ambiti del diritto di credito al consumo.

Almeno tre sono le tappe fondamentali del percorso tracciato dal giudice europeo negli ultimi anni.

Con la sentenza Lexitor del 2019, la Corte di giustizia ha statuito che, in caso di estinzione anticipata, la riduzione del costo totale del credito riguarda tutti i costi posti a carico del consumatore e non solo i costi up front. Ne è nato un contenzioso massivo che ha visto contrapposti i consumatori e gli enti finanziatori e che ha coinvolto anche la nostra Corte Costituzionale che, con sentenza del 2021, ha confermato la legittimità dell’insegnamento europeo.

Con la pronuncia del 17 maggio 2022 (cause riunite C-693/19 e C-831/19), la Corte ha statuito che il giudice nazionale è tenuto a verificare d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, la natura abusiva delle clausole inserite in contratti stipulati tra professionisti e consumatori. La Corte ha poi consentito, a determinate condizioni, di superare il giudicato implicito formatosi su un decreto ingiuntivo non opposto, quando non sia stato svolto un controllo effettivo sulle clausole abusive. I principi europei sono stati fatti propri dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9479/2023.

Altrettanto rilevante risulta essere la recente sentenza del 23 aprile 2026 emessa nella causa C-744/24, con la quale la Corte di giustizia ha stabilito che la banca non può applicare interessi alle somme destinate al pagamento di costi connessi al credito, come il premio assicurativo. Tali somme, infatti, non costituiscono capitale effettivamente messo a disposizione del cliente e, pertanto, non possono essere fruttiferi di interessi.

Il filo che unisce le decisioni della Corte europea è, dunque, la tutela del consumatore perseguita attraverso la trasparenza.

Tornando alla decisione torinese, viene dunque statuito, anche dalla giurisprudenza nazionale, che non è sufficiente che un costo sia formalmente indicato nel contratto di finanziamento se non è rappresentato in modo comprensibile e accompagnato da rimedi effettivamente utilizzabili. Quando l’informazione è opaca, il rischio del decorso del tempo non può essere scaricato interamente sul consumatore.

È prevedibile che la pronuncia torinese troverà seguito anche presso altri giudici nazionali, aprendo, nel contenzioso tra istituti di credito e consumatori, un ulteriore fronte nel quale l’eccezione di prescrizione non potrà più essere verificata sulla sola base delle date contabili. Il giudizio si sposterà sulla prova della conoscenza: reclami, consulenze, comunicazioni e precedenti iniziative potranno diventare decisivi per stabilire quando il cliente fosse realmente in grado di agire. Gli intermediari saranno indotti a rafforzare sia la trasparenza dei contratti sia la tracciabilità delle informazioni fornite durante il rapporto.

Non si tratta, tuttavia, di riaprire automaticamente ogni finanziamento del passato. Il consumatore deve dimostrare il vizio contrattuale e il proprio diritto alla restituzione e la banca può provare che la conoscenza fosse stata acquisita in precedenza. Il decennio, dunque, non scompare, ma diventa mobile: comincia quando il diritto non è soltanto astrattamente esistente, ma concretamente conoscibile ed esercitabile.

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*Edoardo Natale, Partner di La Scala Società tra Avvocati

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