Civile

Credito di imposta solo per opere separabili con funzionalità autonoma

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Tributi - Agevolazioni - Investimento agevolato ex articolo 8 della L. 388/2000 - Spese su beni detenuti a titolo diverso dalla proprietà - Locazione o leasing - Costi deducibili - Condizioni - Opere separabili con funzionalità autonoma
In tema di agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate, gli investimenti consistenti in spese incrementative di beni non di proprietà dell'impresa - utilizzati in virtù di un contratto di locazione o di beni acquistati in leasing dopo l'8 luglio 2002 - possono ugualmente beneficiare del credito d'imposta previsto dall'articolo 8 della L. 388/2000 purché le opere abbiano una loro individualità ed autonoma funzionalità. Qualora si tratti di opere non separabili dal bene altrui devono essere iscritte tra le “immobilizzazioni immateriali” e non possono beneficiare dell'agevolazione, trattandosi di costi e non di beni.
• Corte di Cassazione, sezione V, ordinanza 13 luglio 2017 n. 17242

Tributi (in generale) - Esenzioni ed agevolazioni - Investimento agevolato ex articolo 8 della l. n. 388 del 2000 - Spese su beni detenuti a titolo diverso dalla proprietà - Costi deducibili - Differenze
In tema di agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate, gli investimenti consistenti in spese incrementative di beni non di proprietà dell'impresa - che li utilizza in virtù di un contratto di locazione o di comodato - possono ugualmente beneficiare del credito d'imposta previsto dall'art. 8 della l. n. 388 del 2000 purché le opere abbiano una loro individualità ed autonoma funzionalità, al termine del periodo di locazione o di comodato possano essere rimosse dall'utilizzatore ed avere un impiego a prescindere dal bene a cui accedono e siano iscritte in bilancio tra le “immobilizzazioni materiali”; viceversa, qualora si tratti di opere non separabili dal bene altrui (come, nell'ipotesi dell'ampliamento di un fabbricato insistente su area di proprietà di terzi), devono essere iscritte tra le “immobilizzazioni immateriali” e non possono beneficiare dell'agevolazione, trattandosi di costi e non di beni.
• Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 27 luglio 2016 n. 15572


Tributi – Imposte e tasse (in genere) - Deducibilità - Costi - Beni strumentali - Autonomia funzionale - Immobili condotti in locazione – L 388/2000 art. 8 c.2 - Nuovi investimenti
La Legge n. 388 del 2000, articolo 8, c.2, dispone che “per nuovi investimenti” si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui al DPR 917/1986, articoli 67 e 68 (T.U.I.R.), secondo la numerazione all'epoca vigente (ora, articoli 102 e 103). Nel caso di spese sostenute su immobili condotti in locazione, il criterio distintivo in ordine all'applicabilità del beneficio è quello della sussistenza, o meno, di un'autonomia funzionale del bene acquisito rispetto al bene del terzo, suscettibile di utilizzazione separata da parte del locatario (o comodatario) al termine del periodo di locazione (o comodato). E ciò trova conferma, oltre che nella lettera e nella ratio della norma, anche nella disciplina in tema di determinazione del reddito d'impresa. Le spese sostenute per interventi migliorativi privi di autonomia funzionale, infatti, sono soggette alla disciplina delle “spese relative a più esercizi” di cui all'articolo 74, comma 3, del T.U.I.R. (vecchia numerazione, ora articolo 108), che stabilisce la loro deducibilità “nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio”: ciò significa che tali investimenti, anche se hanno natura incrementativa, non costituiscono “beni”, bensì meri costi.
• Corte di Cassazione, sezioneVI, ordinanza 1 luglio 2014 n. 14980

Tributi (in generale) - Esenzioni ed agevolazioni - Investimento agevolato ex articolo 8 della L. 388/2000 - Spese su beni detenuti a titolo diverso dalla proprietà - Costi deducibili - Differenze.
In tema di agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate, il credito d'imposta previsto dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i soggetti titolari di reddito d'impresa che, nel periodo ivi indicato, abbiano effettuato nuovi investimenti, spetta per i beni strumentali, materiali e immateriali, che siano nuovi e fiscalmente ammortizzabili ai sensi degli articoli 67 e 68 (oggi 103 e 104) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sicché le spese incrementative relative ad un immobile (nella specie detenuto, all'epoca dell'utilizzo dell'agevolazione fiscale, a titolo locatizio) rilevano, ai fini del credito d'imposta suddetto, solo se il contribuente dimostri che i relativi costi possano essere contabilizzati in bilancio tra le “immobilizzazioni materiali”, in quanto, trattandosi di opere aventi una loro autonoma funzionalità ed individualità, a prescindere dal bene altrui cui accedono possono essere, al termine della locazione rimossi ed utilizzati separatamente dall'investitore, a differenza delle spese incrementative riguardanti opere prive di tali caratteristiche rispetto al bene cui accedono, da classificarsi nell'attivo dello stato patrimoniale tra le “altre immobilizzazioni immateriali”, che non costituiscono beni autonomi ma, stante l'accessione su beni di terzi, meri costi deducibili.
• Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 20 dicembre 2013 n. 28535

Tributi (in generale) - Disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - Agevolazioni varie - In genere - Investimenti nelle aree territoriali disagiate - Agevolazioni ex articolo 8 della L. 388/2000 - Requisiti - Investimenti su beni condotti in locazione - Condizioni - Autonomia funzionale rispetto ai beni del terzo - Difetto - Assoggettabilità alla sola disciplina della deducibilità per quota di esercizio ex articolo 74, terzo comma, del T.U.I.R.
In tema di agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate, il credito di imposta previsto dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i nuovi investimenti, spetta per i beni strumentali, aventi il requisito della novità e che, ai sensi degli articoi 67 e 68 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, presentino un'autonomia funzionale rispetto al bene del terzo, pur utilizzato dal contribuente, tanto da essere idonei ad una utilizzazione separata da parte del locatario (o comodatario) al termine del periodo di locazione (o comodato). Ne consegue che le spese sostenute dall'affittuario dei locali per il funzionamento di una attività di “call center” (quali impianti elettrici, riscaldamento, refrigerazione e accessori) non danno diritto al beneficio, ma, in quanto incrementative delle potenzialità dell'immobile locato, sono solo deducibili in base alla disciplina delle spese relative a più esercizi di cui all'articolo 74, terzo comma, del T.U.I.R. cit., e nei limiti imputabili alla quota di ciascun esercizio.
• Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 15 novembre 2013 n. 25685

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