Afferma il Tribunale di Milano (sezione VI, sentenza 12 giugno 2026 n. 4952) il principio di diritto secondo cui la cessione di un credito inesistente non è nulla per inesistenza dell’oggetto, bensì valida e, di conseguenza, il cessionario è tenuto al pagamento del prezzo, che non diviene indebito, ma è assistito dalla garanzia di cui all’art. 1266 c.c., da ritenersi un effetto naturale della cessione per l’ipotesi che l’effetto traslativo non si verifichi.
Cessione di un credito inesistente
Dalla cessione di un credito inesistente deriva, pertanto, il diritto dell’acquirente al cd. interesse positivo, ovvero il diritto di pretendere dal debitore il pagamento di una somma non già pari al prezzo pagato per l’acquisto del credito, bensì pari al valore del credito ceduto come dichiarato dal cedente, degli interessi maturati e delle spese eventualmente sostenute per l’acquisto dello stesso in tal modo assicurandosi all’acquirente un risarcimento del danno corrispondente all’utilità economica che lo stesso avrebbe potuto conseguire se il credito fosse stato esistente.
Segnatamente, il rischio del mancato effetto traslativo per inesistenza del credito, perchè mai sorto o perchè già estinto, è a carico del cedente, ai sensi dell’art. 1266 c.c. norma, questa, che tendenzialmente va letta in chiave sistematica con l’art. 1325, n. 3, c.c., l’art. 1346 c.c. e l’art. 1418, II, c.c., da una parte, e gli artt. 1348 e 1472 c.c., dall’altra partem dovendosi stabilire se la “garanzia” ex art. 1266 c.c., derivi dalla nullità del contratto di trasferimento del credito inesistente, o, in caso contrario, quali siano gli effetti della garanzia legale.
I due orientamenti
Si contendono il campo due orientamenti: il primo è quello che reputa che il contratto di cessione di un credito inesistente al tempo della cessione difetti di oggetto e sia pertanto nullo e fuori dall’ambito di applicazione della garanzia ex art. 1266, I, c.c.; specularmente, il secondo orientamento ritiene valida la cessione di un credito inesistente e che, proprio ad essa, si applichi l’art. 1266, I, c.c..
Alla domanda se la ratio dell’art. 1266 c.c. induca ad assimilarlo al primo o al secondo nucleo normativo deve rispondersi nel senso che tale norma costituisce una deroga all’art. 1325, n. 3, c.c., all’art. 1346 c.c. e all’art. 1418, II, c.c., giacchè, ponendo a carico del cedente una mera obbligazione di garanzia, costituisce una particolare eccezione alla regola secondo cui l’inesistenza dell’oggetto dell’obbligazione dedotta in contratto ne determina la nullità.
Ne deriva – come anticipato - che la cessione di un credito inesistente è valida, onde il cessionario è tenuto al pagamento del prezzo, che non diviene indebito, nel contempo godendo della garanzia ex lege.
Le garanzie
Al pari delle cd. garanzie quale effetto naturale della vendita, non si tratta di una garanzia in senso tecnico, ma di una tutela contro la perdita del prezzo della cessione allorchè il credito fosse, già a tale momento, inesistente. Sebbene la garanzia riguardi l’esistenza del credito e non la solvenza del debitore, dunque un evento diverso, il meccanismo non è distante da quello per quest’ultima evenienza espressamente delineato all’art. 1267 c.c., dovendo in sostanza il cessionario conseguire un risultato analogo a quello che sarebbe conseguito alla realizzazione del contratto.
Conclusioni
In conclusione, l’art. 1266, II, c.c., là dove prevede che la garanzia dell’esistenza del credito ceduto possa essere esclusa e, dunque, ammette che le parti possano concludere il negozio di cessione anche se in ipotesi l’oggetto della cessione risulti inesistente al momento della stessa, con il limite della ricorrenza di un’ipotesi in cui in quel momento il credito fosse inesistente per “fatto proprio” del cedente, non consente di evocare la disciplina dell’art. 1418, II, c.c., in relazione all’art. 1325, n. 3, c.c..

