La Corte d’Appello di Firenze (sezione IV, 15 luglio 2026 n. 2542) , in sentenza, si riporta al principio di diritto secondo cui è contraria alla regola generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., e si risolve in abuso del processo (ostativo all’esame della domanda), il frazionamento giudiziale (contestuale o sequenziale) di un credito unitario.

L’abuso del diritto

L’abuso del diritto pur teorizzato e applicato, in linea principio, nell’ambito dei rapporti tra privati, costituisce una figura trasversale nell’ordinamento (presente nell’ambito del diritto commerciale, nell’ambito del diritto tributario, nel processo penale, nel processo civile, nel processo amministrativo), nel quale ha assunto la funzione di fungere da argine all’esercizio “formalmente ineccepibile” – ma “sostanzialmente distorto” - della situazione di vantaggio di cui taluno è titolare.

L’abuso del diritto costituisce così una particolare declinazione del principio di buona fede, il quale, a sua volta, è attuazione del principio fondamentale di solidarietà politica, economica e sociale enunciato dall’art. 2 Cost., che impone a ciascun consociato, nel rispetto di questo dovere di solidarietà, di non “piegare” l’ordinamento al perseguimento di pretese che, considerate oggettivamente (cioè secondo una valutazione socialmente tipica di tipo oggettivo e senza cioè tenere conto dei motivi e dei nessi psichici che orientano chi agisce), in relazione alla vicenda in cui esse si esprimono, risultino sproporzionate, irragionevoli, emulative, prevaricatrici o ingiuste.

Le pretese non giustificate

L’istituto sortisce dunque l’effetto di correggere (o, in alcuni casi di impedire) l’applicazione dello strictum jus, temperando il principio secondo il quale qui iure suo utitur neminem laedit ed evitando che possano trovare giuridico riconoscimento, nel processo o al di fuori di esso, pretese assiologicamente non giustificate, azionate o esercitate facendosi scudo di una qualche norma giuridica, di cui colui che agisce pretende di fare applicazione rigidamente, basandosi esclusivamente sull’interpretazione letterale della disposizione e senza rapportarla agli altri limiti (o alle altre situazioni di vantaggio) emergenti dall’ordinamento e, anzi, agendo in (aperto o celato) contrasto con gli ulteriori principi di ordine sistematico da questo emergenti e, in particolare, con il richiamato principio inderogabile di solidarietà.

In linea generale, l’abuso del processo si configura dunque quando la parte esercita il potere di agire in giudizio per un fine diverso rispetto a quello per cui tale potere è conferito, ledendo ingiustamente gli interessi della controparte e l’interesse pubblicistico alla sollecita ed efficace definizione dei giudizi.

Abuso del processo

Fermo quanto precede, l’eventuale abuso del processo deve essere accertato con estremo rigore, atteso che la conseguenza che discende da tale accertamento (id est la denegatio actionis) implica una irreversibile limitazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.).

Siffatto principio, enunciato per l’obbligazione negoziale, è ormai esteso al sistema della responsabilità civile, essendo affermazione condivisa quella secondo cui il danneggiato, a fronte di un unitario fatto illecito, lesivo di cose e persone, non può frazionare la tutela giudiziaria, agendo separatamente innanzi al Giudice di Pace e al Tribunale in ragione delle rispettive competenze per valore, neppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento trattandosi di condotta che aggrava la posizione del danneggiante debitore, ponendosi in contrasto al generale dovere di correttezza e buona fede e risolvendosi in un abuso dello strumento processuale.

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