Nella composizione negoziata della crisi il giudice può disporre, per la durata delle trattative e in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a quello delle misure protettive, massimo 240 giorni, l’inibitoria per gli istituti di credito dalla facoltà di effettuare la segnalazione a sofferenza alla Centrale rischi della Banca d’Italia e al Crif. Ciò perché la società ricorrente si vedrebbe altrimenti esposta al rischio di non poter accedere, per effetto di tali segnalazioni, al credito di ...

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