Ai reclami previsti dall’articolo 51 del Codice della crisi si applica il contributo unificato previsto per le cause di valore indeterminabile, maggiorato perché si tratta di impugnazioni, e non quello in misura fissa dei procedimenti camerali. Lo chiarisce la circolare del ministero della Giustizia del 23 settembre 2026. Il nuovo indirizzo vale solo per i procedimenti iscritti dopo la diffusione della circolare, anche a tutela dell’affidamento di chi ha già pagato il contributo.
Il chiarimento risponde ai quesiti giunti al Ministero sui reclami contro le sentenze che decidono sull’omologazione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o degli accordi di ristrutturazione, oppure dispongono l’apertura della liquidazione giudiziale. Alcuni uffici applicavano il contributo fisso previsto per i procedimenti camerali; altri ritenevano che, in assenza di un richiamo al rito camerale nell’articolo 51, dovesse applicarsi il criterio generale del valore.
Per Via Arenula “deve ritenersi, dunque, esclusa la possibilità di applicare il contributo unificato in misura fissa” (art. 13, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 115/2002). Mentre deve applicarsi il contributo unificato determinato in base al criterio del valore; inoltre, “trattandosi di una impugnazione, trova applicazione anche la maggiorazione di cui all’art. 13, comma 1-bis, del citato d.P.R. n. 115 del 2002”.
Viene così superata l’indicazione fornita dalla Direzione generale della giustizia civile alla luce della normativa antecedente all’entrata in vigore del CCII.
Per quanto concerne poi il criterio con cui va individuato il valore da attribuire ai reclami, la Direzione generale, “in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte”, ritiene che il valore del procedimento sia indeterminabile, con conseguente applicazione del relativo scaglione previsto dall’art. 13, comma 1, lettera d) del d.P.R. n. 115 del 2002.
Infine, con riguardo alla decorrenza, viene richiamato il principio in base al quale “le circolari ministeriali non contengono norme di diritto, bensì disposizioni di indirizzo uniforme interno all’Amministrazione da cui promanano”. Ne deriva che le nuove indicazioni si applicano “solo ai procedimenti di nuova iscrizione successiva alla diramazione della presente circolare, anche a tutela dell’affidamento del contribuente sul buon esito del pagamento già effettuato e al fine di evitare contenziosi che potrebbero vedere l’Amministrazione soccombente”.

