Crisi d'impresa, subito in vigore le modifiche "urgenti" alla legge fallimentare
In vigore dal 25 agosto scorso, si tratta per lo più del varo "anticipato" di alcuni istituti già contemplati dal codice della crisi
Il Decreto n. 118/2021, oltre a introdurre nuovi istituti, interviene apportando alcune modifiche alla legge fallimentare, ritenute urgenti.
La rubrica dell' art. 20 del Decreto è appunto titolata "Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267": si tratta per lo più dell'entrata in vigore "anticipata" di alcuni istituti già contemplati dal codice della crisi. A differenza della composizione negoziata e del concordato semplificato queste modifiche urgenti entrano in vigore immediatamente.
Eccole di seguito nel dettaglio:
- Art. 180, comma 4 (omologa del concordato anche in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria);
- Art. 182-bis, comma 4 (l'eventuale adesione dell'amministrazione finanziaria all'accordo di ristrutturazione deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta);
- Art.182-bis, comma 8 (rinnovo dell'attestazione e delle manifestazioni di consenso in ipotesi di modifiche sostanziali al piano oggetto dell'accordo di ristrutturazione);
- Art. 182-quinquies, comma 5 (Il tribunale può autorizzare il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti al deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione);
- Art. 182-quinquies, comma 6 (Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, la disciplina di cui al quinto comma si applica al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa);
- Art.182-septies (accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa);
- Art. 182-octies (convenzione di moratoria);
- Art.182-novies (accordi di ristrutturazione agevolati);
- Art. 182-decies (coobbligati e soci illimitatamente responsabili con riferimento agli accordi di ristrutturazione);
- Art. 186-bis, comma 2 (nel concordato con continuità il piano può prevedere una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento dei creditori privilegiati);
- Art. 236, comma 3 (in caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria si applicano i reati di bancarotta fraudolenta e semplice).
Si assiste, innanzitutto, all'inserimento del nuovo art. 182 septies l.f. relativo agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa che trova ora applicazione a tutte le categorie dei creditori, essendo stata eliminata la limitazione ai soli creditori intermediari finanziari.
È stato poi introdotto l' art. 182 octies l.f. avente ad oggetto la convenzione di moratoria, la cui disciplina era precedentemente contenuta nell'art. 182 septies l.f. ed il cui ambito di applicazione è stato anche in questo caso esteso a tutte le tipologie di creditori.
Ricordo che la legge fallimentare limitava ai crediti delle banche e degli intermediari finanziari tali istituti che ora vengono estesi a tutte le categorie di creditori, compresi gli imprenditori non commerciali, primi tra tutti le imprese agricole.
Naturalmente occorrerà che tutti i creditori appartenenti alla categoria, individuati sempre per posizione giuridica ed interessi economici omogenei, siano stati informati delle trattative e messi in condizione di partecipare; che i creditori aderenti rappresentino il 75% dei crediti della categoria; che un professionista indipendente attesti la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione di moratoria a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi e che i creditori non aderenti "subiscano un pregiudizio proporzionato e coerente con le ipotesi di soluzione della crisi o dell'insolvenza in concreto perseguite".
Quest'ultima formulazione consente di prendere in considerazione ipotesi diverse dalla liquidazione giudiziale e lascia maggior discrezionalità al tribunale, in sede di opposizione dei creditori non aderenti, nel valutare la tollerabilità del sacrificio imposto.
Preciso che la nuova disciplina degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa ed agevolata e delle convenzioni di moratoria si applica soltanto alle procedure introdotte in data successiva all'entrata in vigore del decreto legge.
E' stato poi introdotto l' art. 182 novies rubricato "Accordi di ristrutturazione agevolati" a mente del quale:
"La percentuale di cui all'articolo 182-bis, primo comma, è ridotta della metà quando il debitore:
a) abbia rinunciato alla moratoria di cui all'articolo 182-bis, primo comma, lettere a) e b);
b) non abbia presentato il ricorso previsto dall'articolo 161, sesto comma, e non abbia richiesto la sospensione prevista dall'articolo 182-bis, sesto comma".
Si tratta di una forma di accordo che non era prevista nella legge fallimentare, essendo stata introdotta (rectius: che avrebbe dovuto essere introdotta) dall'art. 60 del Codice della Crisi.
Come si evince dalla lettura dell'articolo, la percentuale di creditori aderenti viene ridotta dal 60% al 30% se il debitore rinuncia alla dilazione di pagamento di 120 giorni, non ha chiesto il concordato con riserva di presentazione del piano (optando poi per l'accordo di ristrutturazione) e rinuncia a domandare la sospensione delle azioni esecutive. Egli dovrà ovviamente soddisfare regolarmente alla scadenza il 70% dei creditori che rimane al di fuori dell'accordo, vincolo che renderà l'accordo agevolato non facilmente praticabile.
Ancora il legislatore interviene sul testo dell 'art. 186 bis portando a due anni il termine per la moratoria per il pagamento dei creditori assistiti da privilegio, pegno ed ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni oggetto della prelazione. In tal modo il termine viene equiparato a quello previsto dall'art. 86 del Codice, recentemente portato a due anni dall'art. 13, comma 2, del decreto correttivo del codice della crisi (D.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147). Diversamente dall'art. 86 si mantiene la previsione che i creditori non abbiano diritto di voto nonostante la moratoria per la differenza tra il loro credito maggiorato degli interessi ed il valore attuale dei pagamenti previsti nel piano.
Anche tale proroga si applica soltanto ai piani presentati successivamente all'entrata in vigore del Decreto.
È altresì introdotto l' art. 182 decies l.f. riguardante la posizione dei coobbligati e soci illimitatamente responsabili a mente del quale:
"I. Ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione si applica l'articolo 1239 del codice civile.
II. Nel caso in cui l'efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
III. Salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione della società hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente previsto".
La norma prevede quindi l'applicazione dell'art. 1239 c.c. sugli effetti della remissione nei confronti dei fideiussori rispetto ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione. Nel caso in cui l'efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, questi conservano i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. La disposizione prescrive infine che, salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione abbiano efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo il caso in cui non sia diversamente previsto, allorquando hanno prestato garanzia.
Vengono introdotte due modifiche al testo dell 'art. 182 quinquies . Con la prima, intervenendo sul quinto comma della norma che disciplina il pagamento di debiti anteriori ove questi siano essenziali per la prosecuzione dell'attività e funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori, si rende possibile, in presenza dell'autorizzazione del tribunale, il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti al deposito della domanda di concordato ai lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione.
Viene inoltre aggiunto un comma all' art. 182 quinquies dopo il quinto, anticipando il disposto dell'art. 100, comma 2, del Codice. È quindi possibile il rimborso alla scadenza convenuta, in deroga al principio per cui i debiti s'intendono scaduti alla data di apertura della procedura e sono soggetti al regime dei debiti pregressi, delle rate a scadere del mutuo con garanzia reale su beni strumentali dell'impresa, se non vi sono rate insolute alla data di apertura della procedura o se il tribunale autorizza il pagamento del debito scaduto. A tal fine sarà necessaria l'attestazione che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.
Ai sensi dell' art. 23 del D.L. sono infine dichiarati improcedibili fino al 31 dicembre 2021 i ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e per la dichiarazione di fallimento proposti nei confronti di imprenditori che hanno presentato domanda di concordato preventivo in continuità ai sensi dell'art. 186 bis L. fall. che sia stato omologato in data successiva al 1° gennaio 2019. Si tratta di un'altra norma emergenziale che tiene conto della difficoltà di esecuzione dei piani di concordato a fronte della crisi pandemica, accordando un certo lasso di tempo all'imprenditore per porre rimedio alla situazione di particolare difficoltà.
Si è infine intervenuti anche sul testo dell'art. 236, comma 3, l.f. estendendo la responsabilità penale per i reati fallimentari di amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società, oltre che dei creditori, alle ipotesi di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, convenzioni di moratoria e accordi di ristrutturazione omologati nonostante la mancata adesione dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali.
Tale norma è già oggetto di dubbi circa la sua legittimità per eccesso di delega, non comprendendo la delega contenuta nella legge 155/2017 alcuna previsione in materia penale.
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*A cura di Luciana Cipolla - Partner e Responsabile del Dipartimento Concorsuale di La Scala Società tra Avvocati