Nel Codice della crisi, l’ombrello protettivo a tutela del buon esito dei tentativi di risanamento presuppone la verifica congiunta sia dei progressi nelle trattative, sia dell’assenza di pregiudizio a diritti e interessi di creditori e terzi coinvolti (articolo 55, comma 4, del Codice della crisi) e si estende al divieto per i creditori di acquisire titoli di prelazione non concordati (ad esempio, ipoteche giudiziali). La durata complessiva delle misure, anche ricorrendo a combinazioni dei vari ...

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