Dove si ferma la libertà di critica sindacale? La Cassazione, ordinanza n. 2844/2026, traccia il perimetro di quanto si può dire, partendo da un caso di cronaca: un concorso per dirigenti dell’Agenzia delle dogane finito anche nel mirino di “Report” per le numerose irregolarità che ne hanno determinato l’annullamento nel 2021. In sostanza, scrive la Sezione lavoro, è possibile affermare che l’irregolarità della procedura di concorso serviva a favorire i soliti “raccomandati”, in quanto si tratta di una deduzione plausibile rispetto alle violazioni accertate, ma non che serviva “a creare una classe dirigente fedele” con lo scopo di mantenere in vita “un sistema finalizzato a colpire i piccoli contribuenti al posto dei grandi evasori fiscali”, perché tale affermazione è totalmente priva di riferimenti fattuali.
Per la Corte di appello di Roma che aveva confermato la sanzione del “rimprovero verbale” per la sindacalista, la questione rilevante e di particolare gravità, era l’avere affermato, in una trasmissione televisiva, l’esistenza di una “connessione tra le illiceità concorsuali ed una asserita politica di vessazione dei piccoli contribuenti e di impunità per i grandi evasori”. Affermazioni fatte senza aver alcun elemento concreto di riscontro, neppure indiziario.
La decisione è stata confermata dai giudici di legittimità. Per la Cassazione, che ha rigettato il ricorso della lavoratrice, la critica anche dura delle irregolarità concorsuali, è legittima quando si aggancia a fatti noti o contenziosi esistenti. Non si può invece affermare che i concorsi siano funzionali a creare una classe dirigente fedele con l’obiettivo di vessare i piccoli contribuenti e proteggere i grandi evasori, se questa ricostruzione non ha alcuna base fattuale anche solo indiziaria.
Quello che conta ai fini della liceità, prosegue la decisione, è che i fatti ipotizzati “siano da ritenere soggettivamente desumibili sulla base dei restanti fatti noti e del contesto, secondo parametri di razionalità sufficiente”.
Tornando al caso concreto, il nesso “illegittimità concorsuali-favoritismi nell’assunzione”, è rimasto al di fuori della contestazione disciplinare mentre rientra nell’indebita denigrazione “non solo l’evolversi della manifestazione del pensiero verso la fidelizzazione dei futuri dirigenti - che, si rileva qui, potrebbe ancora restare connessa da un filo logico razionale con il favoritismo concorsuale - ma soprattutto l’affermazione dell’intento ultimo di perseguire una politica d’Istituto a danno dei piccoli contribuenti lasciando impuniti i grandi evasori, il che costituisce profilo risultato privo di riscontro anche solo indiziario, traducendosi in una pura illazione”.
Affermazioni, prosegue la Corte, come già rilevato nel giudizio di merito, più gravi in quanto idonee «a minare il rapporto di fiducia tra il cittadino e lo Stato su un tema particolarmente sentito quale l’imposizione fiscale».
È dunque indubbio, scrive la Corte, il superamento del limite al diritto di critica che, si badi, non può che essere comune “al comportamento cui è tenuto il lavoratore (n. 14527/2018), così come il sindacalista (n. 23850/2024)”.
L’espressione di giudizi critici che vadano anche al di là dello stretto ambito lavoristico, argomenta la decisione, “è certamente attività sindacale, quale conseguenza dell’ammissibilità di un estendersi di essa anche al piano politico, ovverosia concernente l’assetto democratico della società (Corte Cost. n. 290/1974). “Ma – continua - occorre ricordare che la giurisprudenza ha individuato i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica nella continenza formale e sostanziale e nel principio di pertinenza”.
In definitiva, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: «La manifestazione di opinioni e del diritto di critica in esercizio di attività sindacale, la quale può estendersi anche al piano “politico” delle questioni, è legittima purché siano rispettati, quanto ai modi, i criteri di continenza formale e, quanto ai contenuti, i criteri di continenza sostanziale, che consistono, oltre che nella sempre lecita espressione di giudizi di valore purché non offensivi, nella liceità di argomentare l’esistenza di fatti in sé ignoti, ma soggettivamente desumibili sulla base dei restanti fatti noti e del contesto, secondo parametri di razionalità sufficiente, ovverosia in espressione di una tra le evenienze pronosticabili e comunque in osservanza del principio di pertinenza».

