Via libera alla conversione in legge del decreto per rendere possibile lo svolgimento dei processi civili e penali, dopo il crollo dell’edificio del palazzo di giustizia di Bolzano il 16 luglio scorso. L’aula del Senato l’ha approvato all’unanimità, dopo il primo ok avuto alla Camera il 9 settembre.
Il cedimento ha coinvolto parte dell’edificio, che risale all’epoca fascista, dove erano in corso lavori per la sostituzione di alcuni pilastri dell’atrio al primo piano. Dal 2018 l’edificio è di proprietà della Provincia di Bolzano.
La senatrice M5S Elena Sironi intervenendo in Aula ha chiesto un piano straordinario per l’edilizia giudiziaria e la manutenzione delle infrastrutture. Pur votando a favore del decreto sulle emergenze, ha denunciato la precarietà strutturale degli edifici pubblici, sostenendo che i cantieri oggi attivi siano resi possibili dai fondi Pnrr ottenuti dal Governo Conte. Critiche infine all’Esecutivo per una politica basata su interventi emergenziali anziché sulla prevenzione.
Per il senatore di Fratelli d’Italia, Gianni Berrino: “Sul crollo del Tribunale di Bolzano il governo ha agito con solerzia”. “Respingiamo le critiche – ha proseguito - di chi afferma che questo governo non abbia investito sull’edilizia giudiziaria in Italia, come sulle scuole, ospedali e ferrovie. Il problema, semmai, è la scarsa manutenzione dei decenni precedenti e gli sprechi di 40 miliardi l’anno del superbonus, con annessi 20 miliardi di truffe, senza contare gli sprechi del reddito di cittadinanza”.
IL PROVVEDIMENTO
L’articolo 1, al comma 1, dispone il rinvio d’ufficio a data successiva al 30 settembre 2026 delle udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra il 16 luglio 2026 e il 30 settembre 2026. Il rinvio opera automaticamente. Resta ferma la validità delle udienze celebrate prima dell’entrata in vigore del decreto.
Il comma 2 sospende dal 16 luglio 2026 al 30 settembre 2026 il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso il tribunale e la procura. Qualora il decorso del termine abbia avuto inizio durante il periodo di sospensione, inizierà a decorrere dalla fine del medesimo periodo.
Il comma 3 individua la tipologia dei procedimenti, connotati da urgenza o da esigenze di tutela non differibili, ai quali non si applicano il rinvio d’ufficio delle udienze e la sospensione dei termini.
In particolare, la lettera a) elenca i procedimenti civili sottratti alle misure; la b) sottrae all’applicazione delle misure in esame i procedimenti penali nei quali vengono in rilievo la libertà personale o esigenze cautelari non differibili; la c) fa salvi i casi di incidente probatorio, in ragione della non rinviabilità dell’assunzione della prova. La d) disciplina il compimento, nel corso delle indagini preliminari, degli atti rispetto ai quali opera la sospensione dei termini quando occorre procedere con la massima urgenza.
Il comma 4 esclude che la sospensione dei termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari operi nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata e di terrorismo.
Il comma 5 stabilisce che sono sospesi, per il medesimo periodo, il corso della prescrizione e i termini di durata delle misure cautelari.
Il comma 6 disciplina gli effetti delle misure sul computo della durata ragionevole del processo.
Il comma 7 stabilisce infine che le disposizioni si applichino in deroga alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
L’articolo 1-bis, introdotto dalla Camera, al comma 1 dispone il finanziamento, con spesa pari a 1 milione di euro, di vari interventi tecnologici presso gli uffici giudiziari di Bolzano. Il comma 2 autorizza il Ministero della giustizia all’acquisizione dei beni e servizi necessari ricorrendo alla procedura di somma urgenza. Il comma 3 dispone che agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili.
L’articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziari.

