Il Consiglio superiore della magistratura prova a cambiare radicalmente il modo in cui procure e magistrati comunicano le notizie giudiziarie. Niente più interviste sui singoli procedimenti, stop ai canali informativi “riservati”, conferenze stampa solo in casi eccezionali e obbligo di aggiornare le comunicazioni quando l’esito del procedimento cambia. È questa la filosofia delle nuove linee guida sulla comunicazione giudiziaria approvate all’unanimità dalla Settima commissione del Csm e ora attese al vaglio del plenum.
Il nuovo testo aggiorna le linee guida del 2018 alla luce della disciplina sulla presunzione di innocenza introdotta dai decreti legislativi del 2021 e del 2024, ma soprattutto prende atto di un mutamento profondo del sistema dell’informazione: nell’ecosistema digitale una notizia giudiziaria diffusa all’inizio delle indagini può produrre effetti reputazionali immediati e permanenti, spesso ben oltre il successivo accertamento processuale.
Per questo il documento afferma che la comunicazione istituzionale deve essere non solo rispettosa della presunzione di non colpevolezza, ma anche «vera, necessaria, proporzionata, riparabile e aggiornata». Un cambio di prospettiva che sposta l’attenzione dalla sola tutela processuale dell’indagato alla protezione della reputazione personale.
Le nuove linee guida insistono infatti sulla necessità di evitare che la fase investigativa, per sua natura provvisoria, si trasformi in una condanna reputazionale irreversibile. In quest’ottica il Csm attribuisce un ruolo centrale alla distinzione tra comunicazione iniziale, comunicazione reattiva e comunicazione di aggiornamento.
La novità più significativa riguarda proprio l’obbligo di “rettifica” informativa. Se una procura decide di comunicare una notizia nella fase iniziale delle indagini, dovrà poi dare conto anche degli sviluppi successivi quando questi modificano in modo rilevante il quadro originario. Archiviazioni, revoche di misure cautelari, annullamenti, proscioglimenti o assoluzioni dovranno quindi essere comunicati con criteri di «tempestività, visibilità e simmetria informativa» rispetto alla comunicazione iniziale.
Il principio è chiaro: non può esserci massima esposizione mediatica all’avvio dell’inchiesta e silenzio assoluto quando l’accusa cade o si ridimensiona. La reputazione, osserva il testo, è ormai parte essenziale della tutela della persona e anche l’amministrazione della giustizia è chiamata a farsene carico.
Sul piano operativo le linee guida restringono fortemente gli strumenti utilizzabili dalle procure. Il comunicato scritto viene indicato come modalità ordinaria della comunicazione istituzionale, mentre la conferenza stampa diventa uno strumento eccezionale, ammesso solo in presenza di uno specifico interesse pubblico.
L’obiettivo dichiarato è quello di costruire una comunicazione «impersonale, sobria e controllabile», limitando il rischio di enfasi o spettacolarizzazione delle indagini. Proprio per questo vengono vietate aggettivazioni enfatiche, dettagli superflui e denominazioni suggestive delle operazioni investigative. È inoltre esclusa qualsiasi espressione idonea a presentare l’indagato o l’imputato come colpevole prima della sentenza definitiva.
Le comunicazioni saranno affidate esclusivamente al procuratore capo. Le linee guida prevedono inoltre il divieto di interviste, soprattutto in esclusiva, relative a singoli procedimenti, così come viene scoraggiata la diffusione di informazioni attraverso canali informativi non ufficiali.
Resta fermo anche il divieto di pubblicazione di testi o estratti delle ordinanze di custodia cautelare. Le procure potranno comunicare soltanto il contenuto essenziale degli atti, adottando adeguate cautele linguistiche.
Il documento punta così a uniformare su tutto il territorio nazionale le modalità di comunicazione giudiziaria, riducendo margini di discrezionalità e pratiche differenti tra uffici. Ma soprattutto prova a riequilibrare il rapporto tra diritto di cronaca, presunzione di innocenza e tutela della reputazione in una stagione nella quale l’impatto mediatico delle indagini rischia spesso di anticipare il giudizio processuale.

