Il curatore fallimentare conserva il diritto al compenso anche se, dopo la liquidazione del suo credito da parte del tribunale, la liquidità della procedura viene confiscata in sede penale e trasferita al Fondo unico giustizia. Lo ha stabilito la Cassazione, sentenza n. 15052/2026, chiarendo che in questo caso, il pagamento residuo spetta all’Erario ai sensi dell’articolo 146 del Dpr 115/2002.

Nel 2015 era stato disposto il sequestro penale dei beni di una società poi fallita nel 2016. Il curatore aveva gestito la procedura, liquidato i beni e pagato professionisti e collaboratori. Dopo la liquidazione del suo compenso nel 2022, però, la confisca penale è divenuta definitiva e nel 2023 la polizia giudiziaria ha prelevato dal conto della procedura oltre 581mila euro, trasferendoli al Fondo unico giustizia. Rimasto senza pagamento integrale, il curatore ha chiesto la revoca della confisca ma la Corte d’appello ha dichiarato di non poter provvedere in quanto non aveva più la disponibilità materiale delle somme. A quel punto ha chiesto che il compenso fosse posto a carico dell’Erario, prendendo atto dell’incapienza della procedura causata dalla confisca. E la Suprema corte gli ha dato ragione.

“Nella peculiare vicenda oggetto di giudizio – ricostruisce la Cassazione -, il pagamento a carico dell’Erario del compenso, già liquidato dal tribunale fallimentare per l’attività svolta dal curatore, nel caso di sopravvenuta mancanza di fondi, oltre che previsto dalla disciplina all’art. 146 del d.P.R. n. 115/2002, così come interpretato dalla sentenza additiva della Corte costituzionale (n. 174/2006, ndr), risponde a canoni di ragionevolezza e compatibilità dei rapporti fra le due procedure”.

Esso, prosegue la decisione, risulta conforme al principio, comune a tutte le procedure esecutive coattive (sia individuali che concorsuali), secondo il quale dalle somme, ricavate da operazioni di liquidazione di beni e attività, da distribuire e/o assegnare (nel caso di specie la confisca delle somme di denaro giacenti nel conto corrente della procedura fallimentare è assimilabile ad una assegnazione delle stesse all’Erario), vanno dedotte le spese e i costi sostenuti per il compimento delle attività con le quali vengono convertiti in denaro beni ed attività. E di tale circostanza, ove si risolva in una incapienza della procedura, il giudice delegato deve dare atto, anche quando essa sopraggiunga, temporalmente, rispetto al provvedimento di liquidazione del compenso, senza che venga per ciò solo meno il principio di intangibilità di una liquidazione nel frattempo divenuta definitiva.

Da qui l’affermazione del seguente principio di diritto: “Il curatore, in favore del quale sia stato liquidato dal tribunale fallimentare il compenso finale, nel caso di mancato integrale pagamento dello stesso nell’ambito della procedura concorsuale, a causa del sopravvenuto venir meno della liquidità, transitata, per effetto di un provvedimento di esecuzione della confisca penale, nella procedura di sequestro preventivo finalizzato alla confisca e poi definitivamente affluita nel Fondo Unico Giustizia, conserva il diritto, già maturato, al pagamento del compenso, per la parte ancora non materialmente conseguita; avuto riguardo a quanto già determinato dal tribunale fallimentare, l’onere del pagamento ancora dovuto è a carico dell’Erario, ai sensi dell’art. 146 del d.P.R. n. 115/2002, così come inciso dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 174/2006, spettando al giudice concorsuale adito dare atto della incapienza della procedura per quanto rilevante e necessario in relazione all’attuazione del titolo al compenso”.

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