“Il risarcimento del danno per le lunghe cure odontoiatriche mal eseguite non può essere ridotto per l’assenza di documentazione relativa ai primi anni di trattamento, quando tale carenza dipenda dalla difettosa tenuta della cartella clinica da parte del sanitario. Lo ha stabilito la Cassazione, con l’ordinanza n. 15608/2026, accogliendo con rinvio il ricorso del paziente.
Una paziente aveva chiesto il risarcimento dei danni per cure dentistiche protratte per circa dieci anni, tra interventi invasivi, infezioni, ascessi, granulomi e continui rifacimenti delle protesi. Dopo essersi rivolta a un altro dentista nel 2003, aveva scoperto di essere affetta da gravi infezioni riconducibili, secondo l’accusa, a cure canalari errate. Il medico era stato poi condannato in sede penale per lesioni colpose.
Nel giudizio civile, però, la consulenza tecnica aveva ridimensionato la responsabilità del sanitario anche perché mancava parte della documentazione clinica relativa agli anni iniziali delle cure. Proprio su questo punto interviene la Cassazione, affermando che la cattiva o incompleta conservazione della documentazione sanitaria non può ritorcersi contro il paziente.
“Va infatti rammentato – si legge nella decisione - che, sotto il profilo della responsabilità civile sanitaria, la difettosa tenuta della cartella clinica da parte del sanitario non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui anzi, in ossequio al fondamentale (perché insito nel diritto di difesa) principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato”.
“Tale principio - prosegue la Corte - opera non solo ai fini dell’accertamento dell’eventuale colpa del sanitario, ma anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico fra la sua condotta e le conseguenze dannose subite dal paziente”.
La Suprema corte ha quindi annullato la sentenza della Corte d’appello di Ancona, definendone in più punti la motivazione “gravemente deficitaria”, e ha disposto un nuovo esame anche sulla quantificazione del danno.
La Terza sezione civile ha poi giudicato “gravemente deficitaria” la motivazione della Corte d’appello perché aveva recepito le conclusioni della CTU civile senza un reale confronto con le consulenze svolte nel processo penale. Secondo la Suprema corte, mancava qualsiasi comparazione concreta sulle condizioni della paziente durante le cure e al momento del successivo intervento di un altro odontoiatra.
La Cassazione censura anche l’esclusione del danno psichico, ritenendo carente la motivazione della Corte d’appello, che non spiega perché tale pregiudizio non sarebbe configurabile. Criticata inoltre la liquidazione del danno morale, quantificato secondo le tabelle di Milano senza una concreta motivazione sulla personalizzazione del danno e sull’effettiva entità del danno biologico subito dalla paziente.

