Osserva la Corte d’Appello di Sassari (sentenza 8 maggio 2026 n. 183) come l’art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi abbia in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individui un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità, o meno, o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
Responsabilità oggettiva
Si ritiene...

