Dalla cancellazione dal registro imprese il Fisco deve citare i soci e non solo il cessionario dell'azienda estinta
Il rapporto processuale già pendente va proseguito verso quelli che sono i successori a titolo universale della società cancellata
La cancellazione dal registro delle imprese ha efficacia costitutiva dell'estinzione della società e i soci sono i suoi successori a titolo universale.
Quindi le azioni giudiziali - una volta verificatisi gli effetti della cancellazione - vanno promosse o proseguite nei confronti dei soci dell'ente cancellato. E per la responsabilità sussidiaria dei debiti tributari dell'ente non più in essere, nei confronti della società che ha acquisito quella estinta.
Il Fisco non instaura quindi un valido rapporto processuale se chiama in giudizio la società che ritiene, come nel caso concreto, essere l'incorporante di quella debitrice senza provocare (in primis) il giudizio nei confronti dei successori a titolo universale, cioè i soci dell'ente estinto i quali rispondono in base al titolo di responsabilità che deriva loro dal tipo della società estinta.
La Cassazione con la sentenza n. 22060/2022 chiarisce, ad esempio, che nel caso di cessione d'azienda il cessionario è chiamato rispondere in via solidale - ma sussidiaria - dei debiti tributari della società oggetto di cessione. Ma nel limite del valore dell'azienda acquisita, in quanto il cessionario è successore a titolo particolare dell'azienda estinta.