La violenza economica rappresenta una delle forme più insidiose e silenziose di controllo all’interno delle dinamiche abusanti, manifestandosi attraverso la negazione dell’accesso al denaro, l’impedimento alla ricerca di un’occupazione e il controllo maniacale delle spese.

Dal punto di vista penalistico, la violenza economica fatica ad avere un’autonoma configurazione, venendo prevalentemente sussunta nel delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) o di violenza privata (art. 610 c.p.). A delineare i confini di questa sussunzione è intervenuta in modo dirimente la Suprema Corte di Cassazione. Con la sentenza della Cassazione Penale, Sez. VI, 13 gennaio 2025, n. 1268, la Corte ha confermato la condanna ex art. 572 c.p. a carico di un imputato che esercitava un controllo economico ossessivo sulla coniuge. Tale pronuncia qualifica esplicitamente la violenza economica come una forma autonoma di violenza domestica, ribadendo l’obbligo di un’interpretazione dell’art. 572 c.p. conforme ai principi della Convenzione di Istanbul.

Ulteriormente, con la sentenza n. 4817 del 2026, Cass. Pen., Sez. VI, i giudici di legittimità hanno statuito che non è necessario che le condotte vessatorie si manifestino attraverso aggressioni fisiche: il sistematico controllo delle risorse finanziarie e la reiterata privazione dell’autonomia economica integrano pienamente l’abitualità e la prevaricazione richieste per il reato di maltrattamenti. Costituisce ormai principio consolidato la rilevanza penale di specifiche condotte bancarie, quali la revoca immotivata al coniuge della procura sul conto corrente, la sottrazione dei bancomat e l’elargizione di somme irrisorie vincolate alla sola spesa alimentare, che trasmodano il mero accordo familiare per divenire espressione di volontà annientatrice.

Sul piano civilistico e secondo la letteratura criminologica (es. Power and Control Wheel), le conseguenze perdurano anche post-separazione. Conti cointestati svuotati, mutui non pagati o prestiti contratti sotto coercizione diventano strumenti per prolungare il controllo. Il rifiuto di versare il mantenimento o l’inadempimento delle rate espongono la donna ad azioni di recupero crediti, annientandone l’affidabilità finanziaria.

Per spezzare questo circolo vizioso, il settore bancario ha assunto un ruolo di salvaguardia attraverso il “Protocollo d’intesa per favorire il rimborso dei crediti da parte delle donne vittime di violenza di genere”, siglato a Roma il 24 novembre 2025, con durata biennale, da ABI, FABI, FIRST CISL, FISAC CGIL, UILCA e UNISIN. Il documento tutela le donne inserite in percorsi di protezione certificati dai servizi sociali, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio.

Le banche e gli intermediari finanziari aderenti concedono la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo ipotecario o di finanziamento di credito ai consumatori per l’intera durata del percorso di protezione, e comunque non oltre i 18 mesi.

La quota interessi, calcolata al tasso contrattuale sul debito residuo, viene rimborsata alle scadenze originarie. La sospensione non determina l’applicazione di commissioni o di interessi di mora, a condizione che la beneficiaria adempia al pagamento della quota interessi alle scadenze pattuite. Gli istituti bancari si impegnano a dare ampia visibilità al numero antiviolenza e stalking 1522 o ad altre iniziative di supporto.

Il protocollo sancisce un fondamentale impegno istituzionale prevedendo che le parti firmatarie si attiveranno per promuovere interventi normativi volti a consentire alle donne vittime di violenza di accedere alla sospensione del pagamento delle rate indipendentemente dalla espressa volontà dei cointestatari, di terzi garanti o di terzi datori d’ipoteca. Tale impegno istituzionale mira a depotenziare la cointestazione come strumento di ricatto, restituendo alle vittime la necessaria autodeterminazione finanziaria.

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*Avv. Rosita Ponticiello, Coordinatrice Dipartimento Pari Opportunità Unione Nazionale Camere Civili, Componente Tavoli di lavoro Osservatorio Permanente violenza di genere e domestica Ministero della Giustizia

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