Per il danneggiamento del braccialetto elettronico si configura l’aggravante della “destinazione della cosa a pubblico servizio”, con conseguente “procedibilità d’ufficio”. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 5986/2026, aggiungendo che lo strumento è funzionale “ad assicurare il controllo della persona sottoposta a misura cautelare nell’interesse della collettività”. Respinto dunque il ricorso dell’imputato condannato dal Tribunale di Trapani a 6 mesi di reclusione per danneggiamento aggravato (artt. 81, 635, 625 n. 7 c.p.) e violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.).
Secondo l’imputato la Corte di appello avrebbe sbagliato nell’applicare l’aggravante dell’esposizione della cosa a pubblica fede, in quanto il dispositivo di controllo a distanza era nella custodia della persona sottoposta agli arresti domiciliari, e, quindi, in luogo privato.
Per la VI Sezione penale, però, il reato di danneggiamento “è stato ritenuto integrato in riferimento non già alla circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fede prevista dall’art. 625, n. 7, cod. pen. - ovviamente insussistente nel caso in esame – ma perché cosa destinata a pubblico servizio”.
Ciò detto, prosegue la Cassazione, “non è revocabile in dubbio che tale strumento assolva ad un servizio pubblico, essendo funzionale ad assicurare il controllo della persona sottoposta a misura cautelare nell’interesse della collettività”. Gli organi di polizia addetti alla vigilanza, infatti, “si servono dell’ausilio del dispositivo di controllo a distanza per prevenire e reprimere la commissione di ulteriori reati, prima di tutto quello di evasione”.
Inoltre, come già affermato, assume rilievo la destinazione del bene danneggiato all’esercizio di un pubblico servizio e, quindi, la connotazione pubblicistica dell’attività, mentre è ininfluente che la proprietà appartenga a un soggetto di natura privatistica, che operi in regime di appalto o di concessione.
Dopo la depenalizzazione del 2019, ricorda la Corte, il danneggiamento è reato “solo per le cose specificate nella norma o quando ricorrano determinate condizioni e modalità”. E l’art. 635, al co. 2, n. 1, c.p. punisce il danneggiamento di tutte le cose indicate nel n. 7) dell’art. 625 cod. pen., quindi, anche delle cose destinate a pubblico servizio e non solo di quelle esposte alla pubblica fede.
Per quanto concerne la procedibilità, essa è di ufficio per il danneggiamento delle cose destinate a pubblico servizio. Il legislatore ha invece previsto la procedibilità a querela per il delitto di danneggiamento commesso su «cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede» (per equiparare la disciplina a quella del furto aggravato dalla stessa circostanza, che è procedibile a querela).
In definitiva, il danneggiamento del c.d. “braccialetto elettronico” rientra a pieno titolo nella previsione dell’art. 635, co. 2, n. 1, cod. pen. con riferimento alle cose destinate a pubblico servizio, incluse tra quelle indicate nell’art. 625 n. 7, cod. pen., per le quali è prevista la procedibilità di ufficio (non trattandosi di cosa esposta per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, per le quali, invece, il danneggiamento è procedibile solo a querela di parte).
Infine, per la Suprema corte, pur essendo le minacce volte ad indurre gli agenti a non applicargli o a rimuovere il braccialetto elettronico, “sono state ragionevolmente ritenute idonee ad integrare il delitto di cui all’art. 336 cod. pen., perché connotate dalla finalità di costringere un pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell’ufficio”.

