La persona danneggiata – che abbia subito lesioni fisiche e necessiti di prestazioni sanitarie – non è costretta a rivolgersi alla sanità pubblica per le cure. E, quando opti per l’assistenza privata, i costi sostenuti integrano di norma un danno risarcibile, purché si tratti di prestazioni necessarie o comunque utili e la scelta risulti ragionevolmente giustificata dalle circostanze del caso concreto. L’obbligato al risarcimento può però contestare questo danno, dimostrando che il maggior costo ...

Riproduzione riservata Ⓒ