Il medico che ometta di annotare correttamente dati clinici, procedure eseguite e controlli effettuati non può successivamente avvantaggiarsi dell’incertezza probatoria derivante dalla propria omissione. Anzi: la responsabilità per il danno causato al paziente ricade sul sanitario se la sua condotta è astrattamente idonea a provocarlo ma non è possibile ricostruire compiutamente il nesso causale proprio per le lacune documentali imputabili al medico. Lo ha chiarito la Cassazione che, con l’ordinanza...

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