Responsabilità

Danni alla pompa, la prova del nesso spetta all'automobilista

La Cassazione, sentenza n. 5029 depositata oggi, ha rigettato il ricorso di un uomo lamentava la presenza di acqua nel gasolio

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di Francesco Machina Grifeo

Acqua al posto di gasolio? Una affermazione non così inconsueta tra gli automobilisti ma che diventa molto difficile provare in concreto. Non c'è riuscito il proprietario di una macchina che dopo aver subito un guasto alla propria autovettura, trascorsa qualche ora dal rifornimento, ha chiamato in giudizio il gestore della pompa. Il ricorrente infatti ha perso in tutti e tre i gradi di giudizio. Per la Cassazione, sentenza n. 5029 depositata oggi, non è riuscito a provare il nesso di causalità.

Già, in primo grado, il Tribunale aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno, che, secondo la prospettazione, era derivato alla propria autovettura "a causa della presenza di acqua nel gasolio pompato nel serbatoio del mezzo". La Corte d'appello di Catanzaro aveva respinto l'impugnazione "per non essere costui riuscito a dimostrare il nesso di causalità". Infatti, se "era rimasto provato il rifornimento e il successivo guasto del mezzo", tuttavia "non v'era prova che esso guasto fosse dipeso dal rifornimento in parola e non piuttosto da un lento accumulo nel filtro del gasolio di un quantitativo di acqua, divenuto nel tempo fonte di danno meccanico, né che vi fosse presenza d'acqua nel gasolio erogato".

Proposto ricorso in sede di legittimità, la Suprema corte si è rifatta agli accertamenti di merito ricordando che la sentenza d'appello, pur giudicando provato che, dopo il rifornimento, l'autovettura aveva avuto un guasto, "esclude essere stata raggiunta la prova sul nesso di causalità", sulla base di una serie di considerazioni. In primis: da nessuna delle testimonianze poteva ricavarsi la presenza d'acqua nel serbatoio, ma solo nel filtro del gasolio e negli iniettori e una tale presenza sarebbe stata indispensabile al fine d'accogliere la domanda, "posto che il guasto avrebbe potuto ugualmente prodursi per effetto di un lento processo di accumulo dell'acqua nel filtro del gasolio derivante da plurimi e diversi rifornimento, fino a raggiungere proporzioni intollerabili e danneggiare gli organi della distribuzione del carburante provocando i guasti lamentati. Inoltre, l'impianto nei giorni precedenti e successivi aveva erogato carburante senza inconvenienti. E ancora, l'eccezione secondo cui i registri utilizzati dal consulente tecnico d'ufficio sarebbero privi di rilevanza probatoria "perché costituite damere copie informali" non poteva accogliersi, non essendone stata mai prima contestata la genuinità.

Infine, riguardo l'onere probatorio, per la Corte "è appena il caso di soggiungere" che non risulta alcuna violazione. Infatti "se è pur vero che spetta contraente, e, quindi, al venditore, dimostrare di avere ben adempiuto, non è parimenti dubbio che il fatto dell'inadempimento (nella specie, che il guasto è stato causato dal rifornimento di gasolio) deve essere dimostrato dall'altra parte (nella specie il compratore)".

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