Il proprietario incolpevole di un fondo inquinato non è tenuto né all’esecuzione di misure di messa in sicurezza di emergenza, né di interventi di riparazione del danno ambientale, ma solo di misure di prevenzione nei limiti dell’apprezzabile sacrificio.
Il principio che paga chi ha inquinato
Il dibattito in ordine alla responsabilità del mero proprietario di un fondo inquinato da un soggetto terzo era stato definitivamente sopito, limitatamente al profilo del danno ambientale, dalla pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea del 4 marzo 2015, C-534/13 (adottata su sollecitazione del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, ordinanza 13 novembre 2013 n. 2). In tale occasione, è stato stabilito che il proprietario del fondo inquinato, estraneo all’attività di inquinamento, non è tenuto a porre in essere alcuna attività riparatoria e/o risarcitoria in quanto, sulla base del principio di diritto unionale “chi inquina paga”, l’unico soggetto gravato dell’obbligazione di tal fatta è l’effettivo responsabile dell’attività dannosa, a nulla rilevando il collegamento con il fondo.
Il perimetro fissato dalla Cassazione
Gli aspetti lasciati aperti dalla Corte sovranazionale sono poi stati perimetrati dalla pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione n. 3077/2023 che, sulla base dell’articolo 242 del Dlgs 152/2006 (Tua), ha così compendiato il quadro normativo di riferimento.
Gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino – e quindi di ristoro in forma specifica del danno ambientale – non possono essere posti a carico del proprietario del fondo che non abbia determinato il danno ambientale perché, in omaggio al principio “chi inquina paga” e al disposto di cui all’articolo 242 del Tua, sul proprietario incolpevole non può gravare una specifica obbligazione di facere. Quest’ultimo, ai sensi dell’articolo 245 del Tua, è tenuto esclusivamente a segnalare alle Autorità amministrative il superamento o il pericolo di superamento della concentrazione soglia della contaminazione e ad adottare le misure di prevenzione del danno ambientale, ferma la mera facoltà di assumere in proprio le restanti iniziative di contrasto e riparazione del danno (in tal senso, anche Consiglio di Stato, decisione n. 6885/2025).
Se non si individua il colpevole
In caso di mancata individuazione o di inerzia del responsabile dell’inquinamento, le attività di ripristino e bonifica sono eseguite, d’ufficio ex articolo 250 del Tua, dal Ministero dell’Ambiente che però potrà rivalersi, quanto ai costi, sul proprietario del fondo nei limiti del valore dell’area. Tali costi costituiscono infatti e ai sensi dell’articolo 253 del Tua, un onere reale sul fondo, e sono assistite in termini di garanzia da privilegio immobiliare, che si giustifica in conseguenza del vantaggio che il proprietario incolpevole trae dalle attività di bonifica (obbligazione di dare).
Il proprietario che sopporta il costo della bonifica per rivalsa del Ministero potrà a sua volta rivalersi sul danneggiante in ottica indennitaria e non risarcitoria, cosicchè potrà solamente ottenere il ristoro del danno emergente e non anche del lucro cessante.
Da quanto precede, derivano due ordini di conseguenze.
In primo luogo, il danno ambientale consiste nel prezzo pari al costo dell’azione pubblica per il ripristino dello status quo ante.
In secondo luogo, non è configurabile in capo al proprietario incolpevole dell’area inquinata di una responsabilità per fatto altrui, ovvero una responsabilità oggettiva, di modo che esso sarà tenuto a porre in essere attività di bonifica solo ove venga dimostrato il suo apporto causale al danno ambientale riscontrato (in tal senso, anche Consiglio di Stato, decisione n. 7274/2024).
L’attuale posizione di Palazzo Spada
Su tale assetto normativo, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6152/2026, ha di recente ulteriormente precisato che, fermo quanto precede, il proprietario incolpevole non è nemmeno tenuto all’esecuzione delle “misure di messa in sicurezza di emergenza”, trattandosi di un intervento comunque da ricondurre alla riparazione del danno ambientale che, come tale e per quanto detto, presuppone che il proprietario sia responsabile dell’inquinamento, conformemente al principio “chi inquina paga”.
La rilevanza della pronuncia in commento si annida però in riferimento all’obbligo del proprietario incolpevole di porre in essere, ai sensi degli articoli 240, 242 e 245 del Tua, misure di prevenzione, ossia iniziative tese a evitare, nelle more dello svolgimento dell’attività di bonifica, che il danno ambientale venga portato a conseguenze ulteriori.
Infatti, il Supremo Consesso ha, al riguardo, precisato che tale obbligo non è assoluto, ma deve essere conformato dal principio della solidarietà e della buona fede in senso oggettivo (articoli 2 della Costituzione e 1175 del Codice civile). Pertanto, lo sforzo “preventivo” richiesto al proprietario dell’area non responsabile dell’inquinamento, da inquadrarsi nei termini di obbligo di salvaguardia dell’altrui interesse (anche di tipo pubblicistico), non può mai superare l’apprezzabile sacrificio.
A opposte conclusioni, invece, deve invece addivenirsi in ordine alla responsabilità da abbandono o deposito incontrollato dei rifiuti ex articolo 192 del Tua.
La responsabilità solidale tra colpevole e proprietario
In tal caso, infatti, non trovando expressis verbis applicazione le norme sul sito inquinato (articolo 239, comma 2, lettera a, del Tua), la giurisprudenza (Coonsiglio di Stato, decisione n. 6885/2025) ritiene che trattasi di due forme di responsabilità distinte:
- quella da inquinamento, di cui alla parte IV del Titolo V del Tua e
- quella da abbandono dei rifiuti di cui al Titolo I della parte V del Tua.
Di qui, la responsabilità solidale, prevista dall’articolo 192, comma 3, del Tua, tra il danneggiante e il proprietario del fondo al quale “tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa”, viene intesa, con riferimento a quest’ultimo, come responsabilità da omessa custodia, derivante dalla mancata assunzione delle cautele e degli accorgimenti che l’ordinaria diligenza suggerisce per prevenire che terzi possano abbandonare rifiuti sul fondo (Consiglio di Stato, decisione n. 7313/2024).
In tale alveo, si colloca quindi la pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 3 del 2021 del Consiglio di Stato che ha sancito l’obbligo della curatela dell’impresa danneggiante fallita di attivarsi per le attività di bonifica e quindi di porre i relativi costi a carico della massa fallimentare.

