Danno erariale: giurisdizione contabile anche per il soggetto privato se usa somme diverse dallo scopo preventivato
Scatta la giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale anche nei confronti del soggetto privato, se questo usa le somme erogate in modo diverso da quello preventivato, frustrando lo scopo perseguito dalla Pubblica amministrazione. La Corte di cassazione, con l'ordinanza 19086, respinge il ricorso del presidente di una Onlus, dedicata all'assistenza dei disabili e convenzionata con la Ausl, condannato a pagare le somme che aveva distratto dalle finalità istituzionali. Un “conto” iniziale di circa 600 mila euro, poi ridotto a 274 mila per la prescrizione di alcune poste di danno. Per il ricorrente la vicenda era fuori dal raggio d'azione dei giudici contabili, essendo il soggetto danneggiato l'associazione, e dunque un privato, e non la Ausl. Le somme, un avanzo di gestione, infatti, ad avviso della difesa, erano ormai entrate nel patrimonio della Onlus.
La Cassazione ricorda però che, ai fini del radicamento della giurisdizione speciale, è decisiva la natura del danno risultato della mancata realizzazione degli scopi conseguiti con la contribuzione. Mentre è irrilevante sia la qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico, che può dunque essere di diritto privato, sia il titolo in base al quale la gestione del denaro pubblico viene svolta. Nello specifico tra la Onlus e la Pa c'era un rapporto di servizio. Al presidente era stato contestato l'uso del denaro pubblico, per rimborsi chilometrici, non dovuti, per spostarsi dalla sua abitazione alla sede dell'associazione, spese per alberghi e ristoranti. E, per finire, un'altra voce di uscita era per un incarico professionale esterno affidato al figlio.
Corte di cassazione – Sezioni unite civili – Ordinanza 14 settembre 2020 n.19086