La contestata mancata corresponsione all’amministrazione di appartenenza, da parte del commissario straordinario dei compensi per incarichi extraistituzionali non autorizzati dall’amministrazione di appartenenza, è questione che rientra nella giurisdizione contabile quando l’adempimento è posto sub iudice per iniziativa del Procuratore della Corte dei Conti che contesti il danno erariale derivante dal non riversamento delle somme percepite per tali incarichi. Nel caso rileva infatti il danno del mancato riversamento di somme nelle casse pubbliche e non un’azione giudiziale promossa dallo stesso Ministero di appartenenza in qualità di debitore, al fine di affermare la giurisdizione del giudice ordinario.
La decisione sulla giurisdizione e il rigetto del ricorso
Così la Corte di cassazione a sezioni Unite civili - con la sentenza n. 23035/2026 - ha risolto la questione di giurisdizione tra giudice contabile e ordinario nel caso concreto dove il ricorrente sosteneva la giurisdizione ordinaria perché di fatto non si poteva affermare che durante la nomina di commissario straordinario sussistesse la sua posizione di collocamento fuori ruolo, bensì quella di aspettativa senza assegni, e che per tal motivo non gli poteva essere contestata la violazione del comma 7 bis dell’articolo 53 del Dlgs 165/2001. Egli, secondo la tesi difensiva, non doveva riversare le somme per gli incarichi extraistituzionali svolti e non aveva violato l’obbligo di farsi autorizzare al loro svolgimento dal ministero di provenienza. Il ragionamento del ricorso si fondava sulla mancata corresponsione delle dovute voci stipendiali da parte del ministero di provenienza mentre rivestiva il ruolo demandatogli di commissario. E a riprova della propria tesi di insussistenza a quel momento del proprio rapporto di appartenenza al ministero faceva rilevare che al suo rientro non gli era ancora stato attribuito il ruolo dirigenziale aggiuntivo cui aveva diritto per legge.
In conclusione, secondo il ricorso, tutto ciò unitamente alla mancata corresponsione degli emolumenti dovuti da parte del ministero deponeva per la sua posizione di aspettativa senza retribuzione piuttosto che di collocamento fuori ruolo. Con la conseguenza che non sussistevano in capo al ricorrente né l’onere di richiedere l’autorizzazione allo svolgimento degli incarichi extraistituzionali svolti, mentre era commissario straordinario, né quello di riversare le somme percepite all’amministrazione per alimentare i fondi di produttività o altri equivalenti.
I motivi respinti
Viene però respinto l’argomento difensivo contro l’asserito collocamento fuori ruolo fondato sul rilievo che al momento del rientro nel ministero di appartenenza non gli era stato assegnato alcun incarico, tra quelli disponibili, e per i quali egli aveva presentato richiesta prima della scadenza dell’incarico commissariale. L’inerzia dell’amministrazione dimostrerebbe secondo il ricorrente la compatibilità con l’istituto dell’aspettativa senza assegni in cui il diritto al rientro in servizio non è accompagnato da una tutela così immediata e tempestiva come nel caso del rientro dal collocamento fuori ruolo.
La Cassazione respinge il motivo facendo rilevare che in base al Dm 1039/2009 operando la risoluzione consensuale dell’accordo contrattuale accessorio di conferimento dell’incarico dirigenziale (articolo 19 del Dlgs 165/2001) per espressa previsione del Ccnl dirigenti di comparto, vigente all’epoca dei fatti sub iudice, esso accede al contratto individuale di ruolo dirigenziale, lasciando intatto il rapporto di pubblico impiego del dipendente con il ministero. E proprio la vigenza di tale rapporto organico, solo funzionalmente sospeso, ha consentito il rientro tempestivo in ruolo del ricorrente per quanto rimasto in attesa dell’individuazione dell’incarico accessorio di livello dirigenziale.
Il secondo motivo che puntava a negare la sussistenza dell’organica collocazione presso il ministero puntava l’indice contro la mancata coesistenza tra il trattamento stipendiale già in godimento da parte del pubblico dipendente e l’ulteriore compenso previsto per l’incarico in fuori ruolo. Per cui l’espresso rifiuto opposto in tal senso dall’amministrazione di appartenenza sarebbero l’ulteriore prova che la posizione del ricorrente non potesse esse definita di fuori ruolo, ma di aspettativa senza assegni.
Anche tale rilievo è respinto dalla Corte di cassazione dove afferma che il mancato riconoscimento di un compenso aggiuntivo rispetto alla retribuzione contrattuale, che fa leva su una lettura dell’articolo 20, comma 9, del Dl 185/2008 e dell’articolo 59 del Dpr 3/1957, opposta a quella adottata dalla Corte d’appello, ove pure risultasse fondata potrebbe al più costituire indizio di un inadempimento dell’amministrazione agli obblighi giuridici verso il dipendente collocato fuori ruolo, ma non è di per sé idonea e a supportare la qualificazione della sua condizione come aspettativa senza assegni e scriminare la condotta del ricorrente consistita nella mancata richiesta di autorizzazione a svolgere incarichi extraistituzionali e all’omesso riversamento dei relativi compensi in favore dell’amministrazione pubblica. Ed è proprio tale omissione - contestabile quale danno erariale da parte della procura contabile - a radicare la giurisdizione della Corte dei conti.

