Le Sezioni Unite civili, ordinanza n. 24765/2026, forniscono un primo chiarimento sulla portata della legge Foti in materia di responsabilità erariale. La nuova disciplina, spiega la Corte, non introduce una ulteriore limitazione della responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, ma interviene specificando, «in positivo, ma anche in negativo», la nozione di colpa grave. La Cassazione lascia tuttavia al giudice contabile il compito di verificare l’incidenza delle nuove disposizioni sul caso concreto.

La questione è stata sollevata nell’ambito di un giudizio relativo alla responsabilità del presidente del Cda di una società in house, condannato dalla Corte dei conti per un danno erariale derivante dalla mancata riscossione di tributi comunali. Nel ricorso alle Sezioni Unite l’interessato ha chiesto l’applicazione dello ius superveniens rappresentato dalla legge n. 1 del 2026, la cosiddetta legge Foti. In particolare, ha invocato la nuova previsione che pone un tetto al danno risarcibile, che non può superare, per ciascun soggetto, due annualità del trattamento economico complessivo goduto al momento del fatto.

Sulla specifica questione, tuttavia, la Corte non si pronuncia: il sindacato della Cassazione sulle decisioni della Corte dei conti è infatti circoscritto alle questioni di giurisdizione e non può estendersi al merito, nel quale rientra anche l’applicabilità al responsabile di una norma sopravvenuta più favorevole.

Le Sezioni Unite ritengono comunque «opportuno» soffermarsi sulla nuova disciplina della colpa grave. La Legge Foti, affermano, ha modificato la legge n. 20 del 1994 ( “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”) inserendo dopo il secondo periodo del comma 1 dell’art. 1 i seguenti: «Costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti».

Ed è qui che arriva il chiarimento della Cassazione: la disposizione, scrive la Corte, “non introduce una limitazione della responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti diversa da quella che già l’art. 1, comma 1, prima parte, della citata legge n. 20 del 1994 circoscriveva ai soli fatti o omissioni «commessi con dolo o colpa grave», ma si limita a specificare in positivo, ma anche in negativo, la «colpa grave» rilevante ai fini di detta responsabilità”.

La Cassazione non si spinge però oltre. La Corte dei conti, scrivono le S.U. “ha qualificato espressamente la condotta del ricorrente come connotata da colpa grave”, ragione per cui “deve escludersi che con riferimento a tale profilo si ponga una questione di giurisdizione in quanto l’accertamento della sua sussistenza o meno spetta necessariamente ed esclusivamente al giudice individuato come quello avente giurisdizione sul rapporto sostanziale dedotto e si conclude con una pronuncia di fondatezza o meno della pretesa avanzata dalla parte”.

 

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