Osserva in sentenza il Santa Maria Capua Vetere (sezione I, sentenza 7 ottobre 2026 n. 3175) come il soggetto che chieda iure proprio il risarcimento del danno subito in conseguenza dell’uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l’incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (ex articolo 32 della Costituzione), sia dall’interesse all’integrità morale (ex articolo 2 della Costituzione), e ciò in quanto l’interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell’ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli articoli 2, 29 e 30 della Costituzione.
Pregiudizi esistenziali
La perdita del prossimo congiunto, in altre parole, cagiona pregiudizi di tipo esistenziale, i quali sono risarcibili perché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona: nel caso dello sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di congiunto, il pregiudizio di tipo esistenziale è risarcibile appunto perché consegue alla lesione dei diritti inviolabili della famiglia.
Dal punto di vista delle conseguenze della lesione, il pregiudizio può manifestarsi come sofferenza interiore o come sconvolgimento delle abitudini di vita dei congiunti, che hanno subito un danno riflesso in conseguenza del decesso, che ha colpito la vittima primaria. Si tratta, dunque, di valutare gli elementi allegati e provati da parte attorea e questa prova può fondarsi anche su presunzioni.
Le sofferenze comportate dal decesso
Se dunque il danneggiato alleghi il fatto base della normale e pacifica convivenza del proprio nucleo familiare e che il decesso del (o le gravi lesioni subite dal) proprio congiunto all’esito del fatto evento lesivo hanno comportato una sofferenza interiore tale da determinare un’alterazione del proprio relazionarsi con il mondo esterno, inducendolo a scelte di vita diverse, incombe al danneggiante dare la prova contraria idonea a vincere la presunzione della sofferenza interiore, così come dello sconvolgimento esistenziale riverberante anche in obiettivi e radicali scelte di vita diverse che dalla perdita (o anche solo dalla lesione) del rapporto parentale secondo l’id quod plerumque accidit normalmente discendono per lo stretto congiunto.
Parametri da considerare
Inoltre, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto, in proporzione alla durata e alla intensità del vissuto, alla composizione del restante nucleo che può prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo sia all’età della vittima primaria che a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma, ed ad ogni altra circostanza del caso concreto - che deve esser allegata e provata, ancorché presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza, essendo danni conseguenza, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l’unità, la continuità e l’intensità del rapporto familiare - ad una liquidazione comprensiva di tutto il pregiudizio non patrimoniale subito.
Conclusioni
Ai fini della risarcibilità occorre, in primis, una relazione con la vittima diretta del fatto illecito, sia essa fondata su un vincolo familiare riconosciuto come tale dalla legge (come nel caso di famiglia fondata sul matrimonio), ovvero su una situazione di fatto qualificata (come nel caso di convivenza more uxorio), ed, in secondo luogo, che la lesione sia apprezzabile in virtù dell’effettivo rapporto esistente con la vittima e dell’incidenza concreta sullo svolgimento della vita di relazione.

