Il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al Giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., sottolinea in sentenza il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (decisione 22 settembre 2026, n. 3029) , costituisce espressione del più generale potere di cui all’art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del Giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cd. equità giudiziale correttiva o integrativa...
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