Rassegne di Giurisprudenza

Danno da reato: prove raccolte nel giudizio penale ed utilizzo da parte del giudice civile

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Danno da reato - Giudizio penale - Sentenza passata in giudicato - Risarcimento danni - Giudice civile - Prove raccolte - Utilizzabilità da parte del giudice civile - Valutazione.
Investito della domanda di risarcimento del danno da reato, il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede all'esito del relativo esame, essendo tenuto a procedere alla relativa valutazione, con pienezza di cognizione, al fine di accertare fatti materiali in base al relativo proprio vaglio critico.

• Corte di cassazione, sezione III civile, ordinanza del 7 maggio 2021 n. 12164

 

Prova civile - Prove raccolte in giudizio penale - Utilizzabilità da parte del giudice civile - Sussistenza - Obbligo del giudice civile di valutarle - Esclusione - Modalità - Fattispecie.
Il giudice civile investito della domanda di risarcimento del danno da reato ben può utilizzare, senza peraltro averne l'obbligo, come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere alla relativa valutazione con pienezza di cognizione al fine di accertare i fatti materiali all'esito del proprio vaglio critico. (Nella specie, in un sinistro stradale mortale, la Suprema corte ha confermato la decisione con cui la Corte di merito aveva escluso la responsabilità civile del conducente del veicolo antagonista e ravvisato l'esclusiva responsabilità del conducente deceduto, valorizzando le conclusioni ragionate e coincidenti delle due perizie svolte in sede penale, basate su accertamenti approfonditi e convincenti circa l'effettiva dinamica del sinistro, il riscontro dei danni subiti dai mezzi coinvolti, i segni lasciati sull'asfalto dai veicoli ed i rilievi planimetrici effettuati dagli agenti intervenuti sui luoghi).

• Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 25 giugno 2019 n. 16893

 

Giudizio civile e penale (Rapporto) - Azione civile - Assoluzione dell'imputato con la formula "il fatto non sussiste" - Diversa valutazione dei fatti accertati in sede penale - Ammissibilità - Ragioni - Fattispecie in tema di responsabilità per attività medico-chirurgica.

In materia di rapporti tra giudizio penale e civile, l'assoluzione dell'imputato secondo la formula "perché il fatto non sussiste" non preclude la possibilità di pervenire, nel giudizio di risarcimento dei danni intentato a carico dello stesso, all'affermazione della sua responsabilità civile, considerato il diverso atteggiarsi, in tale ambito, sia dell'elemento della colpa che delle modalità di accertamento del nesso di causalità di materiale.

• Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 21 aprile 2016 n. 8035

 

Prova civile - Prove raccolte in giudizio penale - In genere.
In applicazione del principio di autonomia e separazione dei giudizi penale e civile, il giudice civile investito della domanda di risarcimento del danno da reato deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale. Nondimeno, il giudice civile può legittimamente utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in cosa giudicata e fondare la decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine a diretto esame del contenuto del materiale probatorio, ovvero ricavando tali elementi e circostanze dalla sentenza, o se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico; tale possibilità non comporta però anche l'obbligo per il giudice civile - in presenza di un giudicato penale - di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale.

• Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 17 giugno 2013 n. 15112