Non è in sé viziata la sentenza con cui il giudice liquida il danno biologico e quello morale in base alle tabelle romane invece di quelle milanesi. La rilevanza data dalla giurisprudenza al sistema di liquidazione a punti delle tabelle milanesi non ne impone l’utilizzo, ma rappresenta mero parametro di equità che impone al giudice che se ne discosti in ribasso di precisamente illustrarne le motivazioni.

Comunque entrambe le tabelle - milanesi e romane - non sono imposte al giudice, ma costituiscono un perimetro cui deve attenersi a meno di specifiche situazioni che è tenuto a motivare nel caso se ne discosti.

Il motivo inammissibile perché aspecifico

Come afferma, quindi, la Corte di cassazione - con la sentenza n. 16372/2026 - risulta del tutto generico il motivo di appello e del ricorso per cassazione dove si lamenta, senza altro aggiungere, il mancato uso delle tabelle milanesi per la liquidazione del danno, sotto tutte le sue diverse proiezioni, alla persona danneggiata.

Nel caso concreto a seguito di un sinistro, in qualità di persona trasportata, la ricorrente aveva riportato gravissime lesioni vertebrali a cui seguiva un complesso intervento neurochirurgico con conseguente lungo periodo di immobilizzazione e riabilitazione. Dalla situazione patita venivano accertati postumi di invalidità permanente nella misura del 20% unitamente a esiti di cenestesi lavorativa (usura e dolore nello svolgimento del lavoro) e a difficoltà procreative. Infine, come lamenta la ricorrente il contratto di lavoro, in essere al momento del sinistro, non le era stato successivamente rinnovato. Di fatto alla ricorrente era stata liquidata la somma di 83.594,01 euro (59.470,20 euro per danno biologico, 17.841,06 euro per danno morale, 859,77 euro per spese mediche, 500 euro per danno patrimoniale da perdita di lavoro e circa 5.000 euro di interessi)

La Cassazione respinge il ricorso e conferma la genericità del motivo dove la ricorrente lamentava la mancata applicazione delle tabelle milanesi. Censura che tendeva a superare anche l’evidenza che i giudici avevano applicato le tabelle del tribunale di Roma. Sul punto la Cassazione precisa che la scelta dell’una o dell’altra tabella, nell’ambito di quelle basate sul sistema a punti, rientra nella discrezionalità del giudice e non dev’essere sorretta, pertanto, da specifica motivazione, essendo tutte parimenti congrue - nei limiti della loro natura di suggerimento e non di imposizione normativa - ai fini della quantificazione del risarcimento.

Il rilievo - come spiega la Cassazione - può assumere rilevanza solo nel caso in cui il giudice giunga a risultati al di sotto di quelli tabellari senza puntuale giustificazione di un importo non compreso nel “range” previsto dalle tabelle milanesi in uso all’epoca della decisione e il pregiudizio patito dall’avente diritto al risarcimento.

Il ricorso di fatto non ripercorre il ragionamento dei giudici di merito e i risultati cui sono giunti è non consente di verificare se un pregiudizio concreto si sia effettivamente verificato con l’utilizzo di tabelle diverse da quelle milanesi.

La personalizzazione del danno

La Suprema corte, infine, respinge anche il motivo con cui la ricorrente lamentava il mancato riconoscimento del danno da lesione della cenestesi lavorativa. Infatti, fa rilevare la decisione di legittimità, come non sussista la pretermissione di tale voce di danno laddove il tribunale aveva di fatto sul punto riconosciuto alla danneggiata trasportata la personalizzazione del danno aumentando il punto tabellare di “base” (anche se delle tabelle di Roma). Aumento che che pertanto risulta conforme al costante orientamento di legittimità, secondo cui “il danno non patrimoniale da lesione della cenestesi lavorativa consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell’attività lavorativa e non incide (neanche sotto il profilo della perdita di opportunità) sul reddito del danneggiato, risolvendosi in una compromissione biologica dell’essenza dell’individuo e dovendo, quindi, essere liquidato nell’ambito di quello alla salute, se del caso anche mediante l’appesantimento del valore monetario del punto di invalidità”.

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